Cassation remands tax case to regional tribunal due to lack of decisive evidence on institutional purpose.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the tax dispute to the regional tribunal because the appellant failed to provide decisive evidence proving the school's institutional purpose. The appellant argued that state-owned schools used in Trapani qualified for tax exemption under specific regional laws, while the lower court denied this based on a narrow interpretation of institutional duties. The Supreme Court ruled that without clear proof of the property's specific institutional function, the case must be returned for further fact-finding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 D.Lgs. 504/1992; Art. 14 L. 142/1990; Art. 85 D.Lgs. 297/1994; Art. 19 T.U.E.L.; Art. 3 L. 23/1996; Art. 13 L. Reg. Sicilia 9/1986; Art. 12 L. Reg. Sicilia 9/1986; Art. 12 L. Reg. Sicilia 6/2000; Art. 27 L. Reg. Sicilia 15/2015; Art. 380-bis c.p.c.: When a cassation appeal alleges violation of tax exemption laws regarding institutional properties, the court must remand the case if the applicant fails to provide decisive evidence establishing the specific institutional purpose of the property.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22515-2021 proposto da: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 93004780818, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA STELLA P O RRETTO ; - ricorrente- Contro COMUNE DI CASTELVETRANO 81001210814; - intimato - avverso la sentenza n. 2603/8/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 19/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo ad ICI per l'anno d'imposta 2008; la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ne accoglieva parzialmente l'appello rigettandolo però per quanto di interesse, affermando che va negata l'esenzione dell'ICI, in quanto gli immobili della provincia di Trapani, poiché adibiti a scuole statali, non sono destinati a compiti istituzionali propri della provincia di Trapani e le norme di esenzione non sono suscettibili di interpretazione estensiva o applicazione in via analogica.
Il libero consorzio comunale di Trapani, già provincia regionale di Trapani, propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre il comune di Castelvetrano non si costituisce. Considerato che Con il motivo d'impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992, dell'art. 14 della legge n. 142 del 1990, dell'art. 85 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell'art. 19 del T.U.E.L., dell'art. 3 della legge n. 23 del 1996, dell'art. 13 della legge della regione Sicilia n. 9 del 1986, dell'art. 12 della legge della regione Sicilia n. 9 del Ric. 2021 n. 22515 sez.
MT - ud. 13-12-2022 -2- 1986, dell'art. 12 della legge della regione Sicilia n. 6 del 2000, art. 27 della legge regione Sicilia n. 15 del 2015 per avere la sentenza impugnata erroneamente negato l'esenzione dell'ICI pur essendo l'immobile destinato a fini istituzionali e posseduto da un ente svolgente compiti istituzionali. Il Collegio reputa opportuna la trattazione dinanzi alla sezione tributaria, in ragione di quanto previsto dall'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), mancando l'evidenza decisoria, e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rimette la causa alla sezione tributaria e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso ne