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Ordinanza Interlocutoria — n. 2488/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings under new law while reviewing tax assessment appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2488/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione suspended the tax litigation until January 16, 2023, pursuant to Article 5, paragraph 10, of Law No. 130/2022. The taxpayer challenged a regional tax commission decision regarding IRPEF and VAT for 2008, arguing the burden of proof was incorrectly placed on them. The court granted the suspension request because the statutory conditions for immediate stay were met, thereby pausing the trial on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022; The court may suspend tax proceedings when specific legal prerequisites are satisfied regarding the pendency of the dispute and the value of the cause.

Parole chiave

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tax litigation suspension Law 130 2022 burden of proof tax assessment appeal Corte di Cassazione procedural stay IRPEF and VAT ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022
13-12-2022 -2- Considerato che la parte contribuente, con istanza del 10 dicembre 2022, ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022; ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione del disposto di cui all'art.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto sussistere indizi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, tali da gravare la parte contribuente dell'onere della prova.
Artt. 19 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972
Considerato che con il motivo d'impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, 10 legge n.
Legge n. 212 del 2000
633 del 1972, 10 legge n. 212 del 2000 e 2697 cod.
2697 cod. civ.
212 del 2000 e 2697 cod. civ., in relazione all'art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA i i\-Zi/..S) A sul ricorso 21925-2021 proposto da: PERSANO OLIVIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI PINTO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; controricorrente - avverso la sentenza n. 1099/28/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 25/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo ad IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 2008; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l'appello dell'Ufficio affermando che l'accertamento è stato svolto con metodo analitico, potendosi quindi prescindere dalle scritture contabili, e, poiché è stata omessa la dichiarazione dei redditi, l'Ufficio è legittimato a servirsi di qualsiasi elemento probatorio nonché a servirsi di presunzioni semplici, spettando poi al contribuente l'onere di dedurre fatti impeditivi della sua pretesa.

La parte contribuente propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava istanza di sospensione del giudizio ex art. 5 della legge n. 130 del 2022, mentre l'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Considerato che con il motivo d'impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, 10 legge n. 212 del 2000 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto sussistere indizi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, tali da gravare la parte contribuente dell'onere della prova.

Ric. 2021 n. 21925 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- Considerato che la parte contribuente, con istanza del 10 dicembre 2022, ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022; ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022, sia con riferimento alla pendenza della lite sia con riferimento al valore della causa

P.Q.M.

sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e rinvia a nuovo ruolo dinanzi alla sezione tributaria. Così deciso nell