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Ordinanza Interlocutoria — n. 2487/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends appeal pending simplified settlement under new tax law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2487/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione suspended the tax appeal process pending the applicant's request for a simplified settlement under the new tax law. The taxpayer, Telebit Consulting, sought to settle the dispute regarding sector-based income assessments for 2007, while the tax agency resisted the controricorso. The court granted the suspension because the statutory prerequisites for the simplified procedure were met, effectively pausing the litigation until a settlement is reached.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 1 and Art. 5 comma 10 of Law n. 130/2022; The court may suspend the tax appeal process when the taxpayer requests and qualifies for the simplified settlement procedure defined by the new tax legislation.

Parole chiave

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tax appeal suspension simplified settlement procedure sector-based income assessment tax dispute resolution Law 130/2022 controricorso tributary appeal contratto in materia informatica

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 1 of Law n. 130/2022
CONSIDERATO CHE -parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n.
Art. 5 comma 10 of Law n. 130/2022
CONSIDERATO CHE -parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n.
Art. 62 sexies comma 3 of D.L. n. 331/1993
TYX03A700201 con il quale l'Ufficio, ex art. 62 sexies, comma 3, del d.l.
art. 380 bis cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA iij-G-ZLLIù-+r-e4A Sul ricorso iscritto al numero 6945 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Telebit Consulting srl Information Services, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall'Avv.to Francesco Cucinotta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Rosario Rao, in Roma via Cernaia n. 43; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 5800/10/2020, depositata in data 28 ottobre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - Telebit Consulting srl Information Services, in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 387/03/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società, esercente attività di fornitura di software e consulenza in materia di informatica, avverso l'avviso di accertamento n. TYX03A700201 con il quale l'Ufficio, ex art. 62 sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, aveva contestato nei confronti di quest'ultima, un maggiore reddito di impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, per l'anno 2007, in applicazione degli studi di settore; - la CTR ha ritenuto legittimo l'accertamento tributario effettuato sulla base degli studi di settore, "essendo stato svolto il previo contraddittorio ma non avendo provato la società elementi tali da fare ritenere inapplicabile al caso specifico lo studio di settore"; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE -parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima legge; - ricorrono i presupposti per la chiesta sospensione; P.Q. M. La Corte sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023. Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione alla sezione tributaria. C