Italian Court dismisses appeal and remands case for joint handling with another related proceeding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Cantina Sociale Corbera against a tax sanction for failing to report export invoices. The court noted that the appellant sought joint treatment with a separate proceeding regarding a different tax year. Consequently, the case was remanded to the tax section for joint handling with the related proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When proceedings are suitable for joint treatment, the Court of Cassation may remand the case to the lower court for such joint handling rather than deciding on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA lisi r:éRL,2 t-. v (-o p Sul ricorso iscritto al numero 8120 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Cantina Sociale Corbera Soc. Coop. Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to Pietro Francesco Abate e dall'Avv.to Giacomo Pellicanò, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) giacomopellicano©avvocatisciacca .it; -ricorrente- Contro //o Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della CTR della Sicilia n. 4762/14/2020, depositata in data 11 settembre 2020, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -Cantina Sociale Corbera Soc. Coop. Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 1214/04/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento di accoglimento del ricorso della contribuente, esercente attività di produzione di vini da tavola e V.Q.P.R.D. avverso l'avviso TY51RT600008/2013 con il quale l'Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F. di Agrigento, aveva irrogato, per il 2009, la sanzione di euro 390.680,00, ai sensi dell'art. 7, comma 4bis, del d.lgs. n. 471/97, introdotto dall'art. 1, comma 381 della legge n. 311/2004, per avere la detta società omesso la comunicazione telematica all'Agenzia delle dichiarazioni d'intento ricevute dai clienti esportatori abituali nei confronti dei quali aveva emesso fatture senza addebito di imposta ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 633/72; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la ricorrente ha depositato istanza di trattazione congiunta del presente procedimento con quello RG N. 8133/2021, attinente ad altra annualità di imposta.
CONSIDERATO CHE -appare opportuna la trattazione congiunta del presente procedimento con quello RGN 8133/2021; P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione alla sezione tributaria al fine della trattazione congiunta del presente procedimento con quello RG 8133/2021.