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Ordinanza Interlocutoria — n. 2482/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to failure to deposit petition within statutory time limits under CPC Art. 369.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2482/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal because the petitioner failed to deposit the petition at the registry within the time limits prescribed by Article 369 of the Code of Civil Procedure. Although the petition was notified via PEC on November 22, 2021, the petitioner did not complete the required deposit by February 25, 2022, as confirmed by the central registry. Consequently, the collegium ordered the case to be sent to the ordinary tax section pending a decision by the Supreme Court on the referred question.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; The failure to deposit the appeal within the statutory time limits renders the appeal inadmissible, resulting in the dismissal of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
failure to deposit appeal statutory time limits inadmissibility of appeal Code of Civil Procedure taxation proceedings registry notification procedural default reclamo amministrativo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369 c.p.c.
art. 369 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinance No. 33279 of November 2022
Ordinance No. 33271 of November 2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4962-2022 proposto da: BONCI MASSIMO, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - COntrOtiCOrrelite - avverso la sentenza n. 3657/1/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA L'Agenzia delle entrate nel suo controricorso esponeva che: il contribuente si opponeva al dinego di variazione del classamento da parte dell'ex Agenzia del territorio: la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 3657/1/2021 depositata il 21 aprile 2021 ne rigettava l'appello; la parte contribuente proponeva ricorso in Cassazione ma non provvedeva a depositarlo, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: la parte ricorrente, dopo aver notificato a mezzo PEC il ricorso all'Agenzia delle entrate in data 22 novembre 2021, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 25 febbraio 2022; a seguito di riconvocazione nella medesima composizione in data 14 dicembre 2022, il Collegio rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione alla sezione tributaria ordinaria, nelle more della decisione da parte delle Sezioni Unite sulla questione rimessa con le ordinanze interlocutorie nn. 33279 e 33271 del 2022 dell'Il novembre 2022.

P.Q.M.

a seguito di riconvocazione nella medesima composizione in data 14 dicembre 2022, il Collegio rinvia la causa a nuovo Ric. 2022 n. 04962 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- ruolo, disponendo la trasmissione alla sezione tributaria ordinaria, nelle more della decisione da parte delle Sezioni Unite sulla questione rimessa con le ordinanze interlocutorie nn. 33279 e 33271 del 2022 dell'Il novembre 2022. Così deciso nella camera di consiglio del 9 novembre 2