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Ordinanza — n. 2477/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax authority for late filing due to overlapping statutory suspensions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2477/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional tax court's dismissal of their appeal as untimely. The authority argued that a specific suspension of the statute of limitations, combined with a holiday period suspension, extended the deadline beyond the original filing date. The court agreed, ruling that these suspensions were not cumulative and that the extended deadline included the holiday period, thereby validating the timely submission of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018; Art. 1, L. n. 742/1969: The extraordinary suspension of the statute of limitations provided by the 2018 decree is not cumulative with the statutory holiday period suspension; therefore, the deadline is extended to include the holiday period when suspensions overlap.

Parole chiave

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statute of limitations suspension overlapping periods tax appeal timeliness holiday period extension Cassation admissibility sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018
civ.) della "violazione dell'art. 6 D.L.
Art. 1, L. n. 742/1969
136 del 2018, non è cumulabile con quella dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge n.
Art. 155, comma 4, cod. proc. civ.
742 del 1969, relativa al periodo feriale dell’anno 2019, trattandosi di sospensioni parzialmente sovrapposte), al 15 febbraio 2020, prorogato ex lege, ai sensi dell'art. 155, comma 4, cod.
Art. 327 cod. proc. civ.
della motivazione), il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. scadeva il successivo 15.5.2019, con successiva proroga, per effetto della sospensione di nove mesi disposta dal richiamato art.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "violazione dell'art.
art. 380-bis cod. proc. civ
SANNIOUNO ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art.
art. 327 c.p
136/18 e falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c." (cfr.
art. 327 cod. proc. civ
della motivazione), il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-5, 15.10.2021, n. 28398
6 cit.; che il motivo è manifestamente fondato; che la materia è, infatti, retta dal principio affermato da Cass., Sez. 6-5, 15.10.2021, n. 28398, Rv.
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Testo completo

re - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29217-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro SOC. COOP. A R.L. SANNIOUNO, in persona del legale rappresentante p.t. , elett.te dom.to in BARI, alla Via AMENDOLA, n. 170/5, presso lo studio legale MALENA ASSOCIATI; -intimata - avverso la sentenza n. 3134/10/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliererelatore GIAN ANDREA CHIESI;

Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla SOC . COOP . AR . L . SANNIOUNO un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva provveduto a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2012; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Benevento che, con sentenza n. 856/2018, accolse parzialmenteil ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 3134/10/2021, depositata il 12/04/2021 dichiarò il gravame inammissibile per tardività; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;

è rimasta intimata la SOC . COOP . AR . L . SANNIOUNO ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "violazione dell'art. 6 D.L. n. 119/18 conv. in L. n. 136/18 e falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c." (cfr. ricorso, p. 3), per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato il gravame proposto da essa AGENZIA inammissibile per tardività, senza considerare la sospensione dei termini di impugnazione disposta dall'art. 6 cit.; che il motivo è manifestamente fondato; che la materia è, infatti, retta dal principio affermato da Cass., Sez. 6-5, 15.10.2021, n. 28398, Rv. 662817-01, per cui, in tema di impugnazione, la sospensione straordinaria prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla legge n. 136 del 2018, non è cumulabile con quella dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testo novellato, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, deld.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014, nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi; che, dunque, essendo stata la decisione della C.T.P. depositata il 15.11.2018 (cfr. la motivazione della sentenza impugnata, p. 2, penultimo cpv. della motivazione), il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. scadeva il successivo 15.5.2019, con successiva proroga, per effetto della sospensione di nove mesi disposta dal richiamato art. 6, comma 11 (inclusiva della sospensione ex lege n. 742 del 1969, relativa al periodo feriale dell’anno 2019, trattandosi di sospensioni parzialmente sovrapposte), al 15 febbraio 2020, prorogato ex lege, ai sensi dell'art. 155, comma 4, cod. proc. civ., trattandosi della giornata del sabato, al successivo 17 febbraio 2020 (quale primo giorno feriale successivo); che, pertanto, essendosi la notifica dell'atto di appello perfezionata - come accertato dalla C.T.R. - il 13 febbraio 2020, ne consegue la tempestività del gravame proposto dall' AGENZIA ;

Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda, altresì, di pr