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Ordinanza — n. 2467/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2467/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2467/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4812/2022 R.G. proposto da : LEASI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avv. MARCO BARBARO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente- contro ZOBOLI PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROBERTO SCOTT n. 62, presso lo studio dell’avv.FABIO FERRARI che l o rappresenta e difende unitamente all'avv. EUGENIOFORNI -controricorrente- nonchè contro CIRCOLO G.S.C.R. PAZZANO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1775/2021 depositata il09/07/2021.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 384 c.p; Ordinanza — n. 2467/2023 — snciv · Corte di Cassazione: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con sentenza n. 215/2016, il Tribunale di Modena, sezione distaccata di Pavullo nel Frignano, rigettava l’opposizione proposta da Zoboli Pietro e Circolo G.S.C.R. avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da Leasi Alessandro per i compensi dovuti a fronte delle prestazioni professionali rese da quest’ultimo in favore degli opponenti, condannando gli opponenti alle spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 1775/2021, la Corte di Appello di Bologna rigettava tanto l’appello principale che quello incidentale, compensando le spese di secondo grado.

Parole chiave

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compenso per prestazioni spese legali spese di esecuzione rimborso delle spese indennizzo pecuniario deduzione delle spese professionali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
art. 384 c.p
La liquidazione operata dal Tribunale, pari ad € 1.000 incluse anticipazioni, va dunque emendata, con riconoscimento, in favore dell’odierno ricorrente, della somma di € 2.097,50 se del caso con decisione nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384 c.p.c.”.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4812/2022 R.G. proposto da : LEASI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avv. MARCO BARBARO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente- contro ZOBOLI PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROBERTO SCOTT n. 62, presso lo studio dell’avv.FABIO FERRARI che l o rappresenta e difende unitamente all'avv. EUGENIOFORNI -controricorrente- nonchè contro CIRCOLO G.S.C.R. PAZZANO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1775/2021 depositata il09/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere STEFANO OLIVA. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 215/2016, il Tribunale di Modena, sezione distaccata di Pavullo nel Frignano, rigettava l’opposizione proposta da Zoboli Pietro e Circolo G.S.C.R. avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da Leasi Alessandro per i compensi dovuti a fronte delle prestazioni professionali rese da quest’ultimo in favore degli opponenti, condannando gli opponenti alle spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 1775/2021, la Corte di Appello di Bologna rigettava tanto l’appello principale che quello incidentale, compensando le spese di secondo grado.

In particolare, il giudice di seconda istanza ha ritenuto congrua la liquidazione delle spese operata dal Tribunale, perché adottata in coerenza con i valori medi di tariffa. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Leasi Alessandro, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso Zoboli Pietro. Il Circolo G.S.C.R., intimato, non ha svolto attività difensiva. Ambedue le parti costituite hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con sentenza n. 215/2016, il Tribunale di Modena, sezione distaccata di Pavullo nel Frignano, rigettava l’opposizione proposta da Zoboli Pietro e Circolo G.S.C.R. avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da Leasi Alessandro per i compensi dovuti a fronte delle prestazioni professionali rese da quest’ultimo in favore degli opponenti, condannando gli opponenti alle spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 1775/2021, la Corte di Appello di Bologna rigettava tanto l’appello principale che quello incidentale, compensando le spese di secondo grado.

In particolare, il giudice di seconda istanza ha ritenuto congrua la liquidazione delle spese operata dal Tribunale, perché adottata in coerenza con i valori medi di tariffa. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Leasi Alessandro, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso Zoboli Pietro. Il Circolo G.S.C.R., intimato, non ha svolto attività difensiva. Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt.91, 92 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, perché la Corte di Appello avrebbe dovuto accogliere l’appello incidentale sul governo delle spese di primo grado, in quanto il Tribunale aveva operato una liquidazione in violazione dei minimi previsti dalla tariffa in vigore.

La censura è fondata. Come rilevato dal ricorrente (cfr. pag. 14 del ricorso), tenuto conto del valore della controversia –compreso nello scaglione da € 5.000,01 ed € 26.000– i valori minimi di tariffa, derivanti dall’applicazione delle massime decurtazioni consentite dalla tariffa allegata al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., sono pari ad € 437,50 per la fase di studio, ad € 370 per quella introduttiva, ad € 480 per quella di trattazione e ad € 810 per quella di decisione, per un totale di € 2.097,50. La liquidazione operata dal Tribunale, pari ad € 1.000 incluse anticipazioni, va dunque emendata, con riconoscimento, in favore dell’odierno ricorrente, della somma di € 2.097,50 se del caso con decisione nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384 c.p.c.”.

Il Collegio condivide la proposta del relatore. Le memorie depositate dalle parti in prossimità dell’adunanza camerale non contengono elementi ulteriori rispetto agli argomenti sviluppati, rispettivamente, nel ricorso e nel controricorso, del cui contenuto esse sono meramente riproduttive. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va di conseguenza cassata. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione, in favore della parte ricorrente, delle spese di primo grado, nella misura di complessivi € 2.097,50 (di cui € 437,50 per la fase di studio, ad € 370 per quella introduttiva, ad € 480 per quella di trattazione e ad € 810 per quella di decisione) e di quelle di appello, calcolate sulla base dello scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200, nella misura di complessivi € 1.458,00 (di cui € 268 per la fase di studio, ad € 268 per quella introduttiva, ad € 496 per quella di trattazione e ad € 426 per quella di decisione) Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, sempre sulla base dello scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200, seguono lasoccombenza.

PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., condanna la parte controricorrente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di primo grado, liquidate in complessivi € 2.097,50 a titolo di compenso, di quelle di appello, liquidate in complessivi € 1.458,00 a titolo di compenso, e di quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 1.000, di cui € 200 per esborsi; oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti, come per legge, su tutti gli i