Cassation appeal dismissed for late filing; appeal filed after 20-day statutory deadline expired under Art. 369 CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory 20-day deadline expired. Plaintiffs Bittoni and Schicchi sought to overturn a lower court's rejection of their usucapion claim for a right of way, while defendants argued the claim was already established. The court dismissed the appeal solely on procedural grounds, ruling that the late filing rendered the request for cassation improper regardless of the underlying property dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the twenty-day period prescribed by law, as strict compliance with the time limit is a mandatory requirement for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5020/2022 R.G. proposto da : BITTONI PAOLA e SCHICCHI FRANCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GUALTIERO SERAFINO n. 8, presso lo studio dell’avv. VITTUCCI ANTONIO che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MENCARINI ALBERTO, MENCARINI GIANCARLO, ZEPPIERI PAOLOe ZEPPIERI ALESSANDRA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PISANELLI n. 40, presso lo studio dell’avv. BISCOTTO BRUNO , che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCOGNAMIGLIO LUCIA -controricorrenti- nonchè contro GRAMENZI ANNA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4842/2021 depositata il01/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere STEFANO OLIVA. FATTI DI CAUSA Schicchi Franco e Bittoni Paola evocavano in giudizio Mencarini Alberto, Mencarini Giancarlo, Zeppieri Paolo e Zeppieri Alessandra innanzi il Tribunale di Roma, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, in loro favore, della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, su parte del fondo dei convenuti, ed in particolare su una striscia di terreno della larghezza di metri due. Si costituivano i convenuti, sostenendo che gli attori avevano sempre esercitato il passaggio sulla diversa striscia di metri due, confinante con quella oggetto della domanda principale, senza mai utilizzare quest’ultima.
Con sentenza n. 22283/2013 il Tribunale di Roma rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 4842/2021, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto da Schicchi Franco e Bittoni Paola avverso la decisione di prime cure. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Bittoni Paola e Schicchi Franco, affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso Mencarini Alberto, Mencarini Giancarlo, Zeppieri Paolo e Zeppieri Alessandra. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria, eccependo in particolare l’improcedibilità del ricorso, a fronte del suo deposito in cancelleria dopo la scadenza del termine di cui all’art. 369 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha formul ato , ai sensi dell’art. 380 - bis c .p.c., proposta di accoglimento dell’unico motivo di ricorso. Tuttavia, prima di esaminare il merito dell’impugnazione, va rilevato che il ricorso risulta notificato in data 1.2.2022 e depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione in data 25.2.2022, e dunque dopo la scadenza del termine di 20 giorni previsto dall’art.369 c.p.c., cadente il 21.2.2022. Il ricorso va di conseguenza dichiarato improcedibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così decis