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Ordinanza — n. 2419/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares Taranto competent for contract annulment, rejecting Bergamo's forum rei sitae claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2419/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the contrariants' objection to Taranto's jurisdiction, ruling that the court was correct in applying the forum rei sitae rule. The court held that the Tribunal of Bergamo was not the sole competent forum because the obligation involved a specific sum, making the forum of payment (Taranto) also valid under Article 20 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the Court declared the lower court's order void and restored jurisdiction to Taranto for the annulment action.

Regesto Legislator

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Art. 18, Art. 20 c.p.c.; The forum rei sitae applies to contract annulment actions where the obligation is liquid, granting jurisdiction to the court of the place where the obligation must be performed.

Parole chiave

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forum rei sitae forum destinatae solutionis contract annulment jurisdiction rules liquid obligation competence territorial Code of Civil Procedure competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 18 c.p.c.
Art. 20 c.p.c.
Di conseguenza, il forum destinatae solutionis si troverebbe a Bergamo, presso il domicilio della procuratrice; - il motivo è fondato e va accolto; - l’art. 20 c.p.c. prevede, in alternativa al foro generale definito dall’ art.
Art. 1182, comma 3 c.c.
Art. 1188 c.c.
art. 21 c.p
art. 20 c.p
Di conseguenza, il forum destinatae solutionis si troverebbe a Bergamo, presso il domicilio della procuratrice; - il motivo è fondato e va accolto; - l’art. 20 c.p.c.
art. 18 c.p
art. 1188 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Ord. n. 18815/2014
Cass. Ord. n. 11797/2020
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 708-2022 proposto da: GIUNTA GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Panico; -Ricorrente - contro LUPO GIOVANNI e CAPUTO VITTORIA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Trussardi; -Controricorrenti- Per regolamento di competenza avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE DI TARANTO, depositata il 5/11/2021;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, che ha chiesto dichiararsi la fondatezza del ricorso Rilevato che: - il giudizio trae origine dall’azione di annullamento del contratto esercitata innanzi al Tribunale di Taranto da Giunta Grazia, in relazione all’atto di compravendita di un immobile di sua proprietà stipulato dalla procuratrice, Caputo Vittoria, con il proprio figlio, Lupo Giovanni; - nel costituirsi, i convenuti eccepirono l’incompetenza per territorio del Tribunale di Taranto, invocando, sulla base di tutti i criteri previsti dagli artt. 18 e 20 c.p.c., la competenza del Tribunale di Bergamo e contestando l’applicabilità del forum rei sitaeex art. 21 c.p.c., trattandosi di materia contrattuale; - il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 5.11.2021, ritenne l’inapplicabilità del criterio del forum rei sitaealle azioni relative a rapporti contrattuali aventi oggetto beni immobili, quali le azioni di annullamento;in applicazione del criterio previsto dall’ art. 20 c.p.c., il Tribunale affermò la competenza del Tribunale di Bergamo, luogo in cuiera stato stipulato il contratto ed in cui era sorta l’obbligazione; infine, ritenne che Tribunale di Bergamo fosse competente territorialmente anche considerando il foro generale previsto dall’art. 18 c.p.c., ivi risiedendo entrambi i convenuti; - avverso il provvedimento ha proposto regolamento di competenza Giunta Grazia, sulla base di un unico motivo; - Lupo Giovanni e Caputo Vittoria hanno depositato memoria difensiva ex art. 47, ult. co c.p.c.; - il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott.

Aldo Ceniccola, ha chiesto l’accoglimento del ricorso; Ritenuto che: - preliminarmente deve essere dichiarata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza perché contenente un mero richiamo degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda privo dell’allegazione e della riproduzione, anche sintetica, del loro contenuto; - osserva il collegio che, se è vero che, i n tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamarli senza riprodurli nel ricorso, ovvero, laddove riprodotti, senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità(Cass.

Sez. U , Sent. n. 34469 /2019 ) è parimenti vero che il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi nell’ onere di integrale trascrizione degli atti edocumenti posti a fondamento del ricorso; - al contrario, è sufficiente la puntuale indicazione, nel ricorso, del contenuto degli attirichiamati all'interno delle censure e che sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass.

Sez.U, Ord. n. 8950 /2022); - nel caso di specie, la ricorrente riporta, nei limiti di quanto le è utile, il contenuto degli atti su cui il ricorso si fonda, risultando ciò sufficiente ad illustrare, in maniera chiara e completa, le proprie censure al provvedimento impugnato; - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 20 c.p.c., in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver declinato, il Tribunale di Taranto, la propria competenza in favore di quello di Bergamo, omettendo di considerare il criterio del forum destinatae solutionis; - secondo la ricorrente, la competenza territoriale del Tribunale di Taranto sarebbe individuabile proprio in applicazione del foro del creditore; - deducono i controricorrenti, invece, che anche in considerazione del predetto criterio la competenza si radicherebbe presso il Tribunale di Bergamo, posto che nella procura autenticata conferita da Giunta Grazia in favore di Caputo Vittoria per la vendita dell’immobile, quest’ultima sarebbe stata autorizzata anche alla riscossione del prezzo ricavato.

Di conseguenza, il forum destinatae solutionis si troverebbe a Bergamo, presso il domicilio della procuratrice; - il motivo è fondato e va accolto; - l’art. 20 c.p.c. prevede, in alternativa al foro generale definito dall’ art. 18 c.p.c., che per le cause relative a diritti di obbligazione sia anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio; - i criteri contenuti in detta norma si applicano anche quando l'oggetto dell'azione non sia semplicemente l'adempimento dell'obbligazione, ma, come nel caso di specie, l'accertamento della nullità del contratto che ne costituisce la fonte, posto che tra le "cause relative a diritti di obbligazione", rientrano quelle dirette a postulare l'accertamento del modo di essere del contratto dal quale siano originate le obbligazioni, mentre il riferimento "al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio" ha solo la funzione di fissare i criteri di collegamento utili all'individuazione dei fori concorrenti rispetto a quelli generali, ma non di esprimere la loro attinenza rispetto al "petitum" dell'azione esercitata (Cass.Ord. n. 18815 /2014 ) e ancora v.

Cass. Ord.n. 11797 /2020); - a ciò si aggiunga che il forum destinatae solutionis , in virtù del disposto dell'art.1182, terzo comma, c.c., si applica esclusivamente nel caso in cui l'obbligazione sia liquida, e cioè abbia per oggetto una somma già determinata nel suo ammontare ovveroquando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti; - tale era, nel caso di specie, l'obbligazione derivante dal contratto di compravendita concluso tra le parti, la quale consisteva nel pagamento di un importo pari ad € 150.000,00, risultando, così, applicabile l’art. 1182, comma 3, c.c.; - dalle considerazioni che precedono consegue, quindi, il rilievo dell’errore del Tribunale di Taranto, il quale non ha effettivamente tenuto conto del secondo foro alternativo previsto per le obbligazioni dall’art. 20 c.p.c - il forum destinatae solutionis – avendo declinato la sua competenza in favore del Tribunale di Bergamo, esclusivamente in considerazione del criterio del luogo in cui l’obbligazione era sorta; - né rileva quanto dedotto dai controricorrenti nella memoria difensiva, e cioè che la procuratrice, Caputo Vittoria, residente a Bergamo, fosse autorizzata a riscuotere il prezzo ricavato dalla vendita; - premessa, infat ti, la regola generale secondo cui il pagamento deve essere effettuato al creditore, l’art. 1188 c.c. consente che questi possa autorizzare altri soggetti a ricevere la prestazione dovuta, secondo il principio per cui la titolarità di un diritto non ne implica la necessaria gestione da parte del titolare; - nonostante, dunque, la previsione contenuta nella procura autenticata, Caputo Vittoria non ha acquisito la titolarità del credito del quale è autorizzata a ricevere l’adempimento, titolarità che, invece, rimane inevitabilmente individuabile in capo all’odierna ricorrente; - il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto; - l’ordinanza impugnata va cassata a va dichiarata la competenza del Tribunale di Taranto, innanzi al quale va riassunto il giudizio neitermini di legge; - le spese vanno liquidate nel giudizio di merito;

P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Taranto, i