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Ordinanza — n. 2369/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses material error correction request for legal fees calculation in merged cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2369/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared inadmissible a request to correct a previous ruling regarding the calculation of legal fees for two merged cases. The applicants argued that the court failed to separately liquidate fees for the pre-merger study phase, yet the court found no material error in the cumulative calculation. Consequently, the request was rejected because the fee quantification was substantively correct despite the apparent discrepancy in the document's text.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; The material error correction procedure applies only to discrepancies between the judge's reasoning and the document's graphic representation, excluding substantive disputes over fee quantification.

Parole chiave

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material error correction legal fees calculation merged cases Cassation procedure inadmissible request

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Osserva la Corte che il proced imento per la correzione di errore materiale di cui all’art. 287 c.p.c.
art. 287 c.p
Osserva la Corte che il proced imento per la correzione di errore materiale di cui all’art. 287 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 17392/2004
Cass., n. 17392/2004, Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 5287/2009
17392/2004, Cass., S.U., n. 5287/2009, Cass., n.
Cass., n. 11333/2009
5287/2009, Cass., n. 11333/2009 e Cass., n.
Cass., n. 12035/2011
11333/2009 e Cass., n. 12035/2011).
Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06
non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/

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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 21929/2021, depositata il 30/07/2021 nel giudizio tra CENTRO GERIATRICO ROMANO SPA CON UNICO SOCIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA N 52, presso lo studio dell'avvocato NICOLA LUIGI ARLEO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - e ESPOSTO GIULIANA, ESPOSTO MARIA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA SONIA VULCANO; -controricorrenti – Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17/11/2022, dal Consigliere Rossana Giannaccari; letta la memoria;

Rileva Maria Esposto e Giuliana Esposto hanno depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 21929/2021, pubblicata il 30.07.2021, nella parte in cui, pur dando conto nella motivazione della giurisprudenza secondo cui “in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l’attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all’attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese e per i diritti di procuratore, ex art. 5 d.m. n. 392 del 1990, compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione del 20% in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa”, nel dispositivo, le spese legali risultano liquidate unitariamente e calcolate in complessivi € 7.500,00, oltre € 200 per esborsi, omettendo di duplicare i compensi dovuti per la fase di studio ed introduttiva del giudizio.

Il relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso. Osserva la Corte che il proced imento per la correzione di errore materiale di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (cfr. ad es.

Cass., n. 17392/2004, Cass., S.U., n. 5287/2009, Cass., n. 11333/2009 e Cass., n. 12035/2011). Nel caso di specie, nessun errore materiale o di calcolo è ravvisabile nella liquidazione cumulativa delle spese dei due giudizi riuniti: ed infatti, premesso che danessun passaggio dell’ordinanza di cui si discuterisulta che la Corte di Cassazione ha considerato la causa di valore indeterminabile alto ed ha inteso applicare gli onorari medi, resta il fatto che l’avere affermato la necessità di remunerare autonomamente le attività difensive svolte nei due diversi procedimenti sino alla dat a della riunione, non esclude che possano poi essere esposti solo i totali attraverso, appunto, “una determinazione complessiva”, come si dice testualmente nel provvedimento.

In conclusione, ricorrono le condizioni per pervenire alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non potendosi porre in discussione la quantificazione delle spese operata dalla Corte di Cassazione. Nulla sulle spese, poiché “nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 - bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/