Cassation court allows appeal against appeal court for violation of procedural time limits in summary proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal filed by Mister House S.R.L. against the Milan Court of Appeal's dismissal of their opposition to an enforceable title. The lower courts had deemed the opposition untimely because the relationship was classified as a lease, requiring a 40-day limit, whereas the appellant argued the relationship was a service contract subject to ordinary procedure. The court ruled that the procedural rules must be applied based on the original claim's characterization, not subsequent arguments, establishing that the 40-day deadline was correctly applicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: Where the court of merits applies an erroneous procedural form, the judgment must proceed in the same form, adhering to the principle of procedural finality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2457/2022 R.G. proposto da : MISTER HOUSE S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio dell’avvocato MONTANI RICCARDO (MNTRCR65R17C129Z) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro EGIDA S.R.L., domiciliata in ROMA , PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa d a ll’avvocato PILIA ADRIANO (PLIDRN53M06L140S) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1894/2021 depositata il21/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI. Rilevatoche, con sentenza resa in data 21/6/2021 (n. 1894/2021) la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rilevato l’inammissibilità per tardività dell’opposizione proposta da Mister House s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Egida s.r.l. per il pagamento, in proprio favore, dei corrispettivi relativi a un contratto di servizi dedotto a fondamento della rivendicazione avanzata in sede monitoria; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto tardiva l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Mister House s.r.l., avendo quest’ultima depositato l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni previsto dalla legge, non potendo ritenersi applicabile, alla fattispecie in esame, il rito ordinario, avendo il giudice di primo grado (sulla base della stessa eccezione d’incompetenza sollevata dalla Mister House s.r.l. in sede di opposizione) qualificato il rapporto intercorso tra le parti alla stregua di un rapporto di natura locativa, con la conseguente applicazione del rito locativo e la necessità che l’opposizione al decreto ingiuntivo fosse proposta con ricorso nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del provvedimento monitorio; ciò posto, avendo la Mister House s.r.l. proposto opposizione con atto di citazione depositato in cancelleria dopo lo spirare del richiamato termine di quaranta giorni, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto la stessa tardiva e, dunque, inammissibilmente proposta; avverso la sentenza d’appello, Mister House s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
Egida s.r.l. resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l’unico motivo di impugnazione proposto, Mister House s.r.l. si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di ultrattività del rito (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il giudice d’appello erroneamente omesso di rilevare come, nel caso di specie, il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto dalla Egida s.r.l. sulla base di un contratto che la stessa società intimante aveva qualificato come ‘contratto di servizi’, senza mai far menzione di alcun rapporto locativo, e come pertanto, in base al principio ultrattività del rito, l’opposizione a detto provvedimento monitorio doveva essere necessariamente proposta in applicazione del rito ordinario, a nulla rilevando la successiva eccezione d’incompetenza sollevata dalla società opponente e la qualificazione del rapporto operata dal giudice di merito nei termini del contratto di locazione; il motivo è manifestamente fondato; osserva preliminarmente il Collegio come, avendo l’odierna società ricorrente contestato la violazione, da parte del giudice a quo, di norme di natura processuale (ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.), la Corte di cassazione è legittimata all’esame di tutti gli atti del processo (cfr., ex plurimis, Sez.
U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012, Rv. 622361 - 01), con particolare riferimento, in relazione al caso di specie, alla corretta individuazione del rito applicabile all’opposizione proposta dalla società odierna ricorrente avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Egida s.r.l. in sede monitoria; ciò posto, osserva il Collegio che, sulla base di quanto indicato nelle premesse del ricorso per decreto ingiuntivo, la Egida s.r.l. ebbe a invocare l’emissione del decreto ingiuntivo sul presupposto di un credito fondato su un ‘contratto di servizi per la gestione di immobili’ concluso tra le parti, avente ad oggetto la gestione di un immobile di proprietà della società avversaria e, pertanto, senza dedurre (neppure implicitamente) alcuna questione afferente l’eventuale esecuzione di un contratto di locazione secondo i tratti tipici di tale contratto legislativamente definiti; l’avvenuto riconoscimento di tale credito (apparentemente riveniente da un ‘contratto di servizi’) imponeva alla società ingiunta di proporre la relativa opposizione a decreto ingiuntivo in applicazione del rito ordinario, a nulla rilevando la circostanza della ritenuta erroneità della qualificazione del rapporto da parte della società ricorrente in monitorio;
è appena il caso di sottolineare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, là dove il giudice del merito abbia trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme, in applicazione del generale principio di ultrattività del rito (cfr., ex plurimis, Sez. 1, Ordinanza n. 28519 del 06/11/2019, Rv. 655778 -01); nel caso di specie, ai fini della identificazione del rito applicabile all’atto di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Egida s.r.l., non poteva ritenersi decisiva la ritenuta più corretta qualificazione del rapporto da parte della società ingiunta, attesa la necessità che quest’ultima si mantenesse, nell’argomentare le proprie ragioni, entro i limiti rituali tracciati dalla domanda originaria che, nell’ipotesi in esame, aveva ad oggetto il pagamento di un corrispettivo fondato sull’esecuzione di un ‘contratto di servizi per la gestione di immobili’; del tutto infondatamente, di conseguenza, i giudici del merito hanno conferito prevalenza, ai fini della qualificazione dell’originaria domanda proposta in sede monitoria, ai contenuti dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla società opponente ed alla successiva qualificazione operata dal giudice di primo grado, trattandosi, in entrambi i casi, di evenienze qualificative successive alla proposizione della domanda, in ogni caso destinata di per sé (ossia secondo la qualificazione datane dal ricorrente per decreto ingiuntivo) a cristallizzare i termini della controversia proposta e la conseguente identificazione del rito applicabile per la relativa decisione; l’atto di opposizione proposto dalla Mister House s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Egida s.r.l. doveva essere pertanto proposto, nel caso di specie, nelle forme dell’atto di citazione; sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza delle censure esaminate, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla liquidazione delle spese de