Cassation Court dismisses tax agency appeal, upholding regional tribunal's rejection of appeal due to valid service of process.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject the taxpayer's appeal. The agency argued that service of the first-instance judgment was invalid because it was delivered at a different municipal office than the one listed in the defense documents. The court ruled that the Regional Commission correctly applied the law, finding that service at any municipal office issuing the contested act is valid for triggering the appeal period. Consequently, the court rejected the taxpayer's claim that the service was defective and upheld the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; Art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992: Service of a judgment to an employee of the tax authority at any municipal office issuing the contested act is valid and triggers the appeal period, regardless of whether the office matches the address in the defense documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28082-2020 proposto da: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CAPUTO MASSIMO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CORTESE; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, REGIONE CALABRIA; - intimate - avverso la sentenza n. 1706/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 23/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA la parte contribuente impugnava una intimazione di pagamento per complessivi euro 84.593,53 per la parte riguardante i crediti di natura tributaria relativi a diverse cartelle di pagamento; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente rilevando che la parte resistente non aveva esibito gli originali degli avvisi di ricevimento ma solo copie, la cui conformità all'originale era stata contestata; l'Agenzia delle entrate - Riscossione proponeva appello ma la parte contribuente eccepiva che la notifica della sentenza di primo grado effettuata presso la sede dell'Agente di riscossione in data 31 maggio 2018 a mani di impiegato addetto alla ricezione aveva determinato il decorso del termine breve di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992; la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate - Riscossione affermando che l'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 consente alle parti private di procedere alla notificazione della sentenza con consegna diretta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al quale le notificazioni all'Agenzia delle entrate possono essere Ric. 2020 n. 28082 sez.
MT - ud. 13-12-2022 -2- effettuate mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia, come del resto affermato anche da Cass.nn. 4616 e 16554 del 2018. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate - Riscossione affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria chiedendo di sospendere il giudizio in attesa della decisione della questione da parte delle sezioni unite in relazione all'ordinanza di remissione n. 3984 del 2022 mentre Massimo Caputo si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria del 19 aprile 2022, n. 12429, questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite relativa alla suddetta ordinanza di rirnessione; a seguito dell'emissione della relativa sentenza delle Sezioni Unite, n. 21884 del 2022, questa Corte fissava una nuova udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate - Riscossione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., 11, 12, 26, 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la sentenza impugnata erroneamente individuato il termine decadenziale per la proposizione dell'appello in quanto la notificazione della sentenza al domicilio reale del soccombente anziché al procuratore costituito non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
Il motivo di impugnazione è infondato. Infatti, questa Corte così ha deciso a sezioni unite a seguito della citata ordinanza di rimessione n. 3984 del 2022: in tema di notifica diretta all'ente territoriale, la notifica della sentenza di primo grado, effettuata dal contribuente direttamente all'ente locale tramite il servizio postale, ai sensi dell'art. 16, comma Ric. 2020 n. 28082 sez. MT - ud. 13-12-2022 -3- 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che abbia emesso (o non abbia adottato) l'atto oggetto del contenzioso, è valida e, quindi, idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., S.U., 11 luglio 2022, n. 21884).
La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta al suddetto principio laddove - affermando che l'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 consente alle parti private di procedere alla notificazione della sentenza con consegna diretta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al quale le notificazioni all'Agenzia delle entrate possono essere effettuate mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia - ha correttamente ritenuto che quest'ultimo soggetto, pur eventualmente facente parte di una struttura diversa - secondo una organizzazione interna - rispetto a quella specificamente addetta alla presente incombenza, si caratterizza per essere comunque organicamente immedesimato nell'ente impositore e in relazione funzionale diretta con atti concernenti il contenzioso tributario al medesimo ente imputabili, cosicché la relativa notifica con lui formalizzata è valida e, quindi, idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992.
Pertanto, infondato l'unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; le spese seguono la soccombenza. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, Ric. 2020 n. 28082 sez. MT - ud. 13-12-2022 -4- comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennar , 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre_ r3- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi, liquidati in euro 200,00 ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore Massimo Caputo dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso