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Ordinanza — n. 2301/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling main residence definition must include habitual dwelling regardless of family registration location.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2301/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the lower tribunal's decision and allowed the taxpayer's appeal against the IMU tax assessment. The taxpayer argued that the main residence benefit should apply even when spouses live in different municipalities, while the tax concession company contended that family cohabitation is required. The court ruled that the Constitutional Court had invalidated the requirement for family cohabitation, establishing that habitual dwelling alone suffices for the main residence definition.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011; Art. 1, comma 743, L. n. 160/2019: The main residence for IMU exemption is defined by the habitual dwelling of the possessor, excluding the requirement for the family nucleus to reside there.

Parole chiave

Generato dall'IA
IMU tax exemption main residence definition habitual dwelling family nucleus cohabitation Constitutional Court ruling tax appeal cassation residence registration location abitazione familiare

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011
civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L.
Art. 3 e 53 Cost.
Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019
civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza Corte Costituzionale n. 209 del 2022
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27415-2020 proposto da: CECCHERINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO 5, presso lo studio dell'avvocato CARLO CICALA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO RICCIONI; - ricorrente - contro ANDREANI TRIBUTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO TASSO, FRANCO CARILE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 109/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento relativi ad IMU per il 2012, il 2013 e il 2014 in quanto Andreani tributi s.r.I., in qualità di concessionaria dei tributi locali del comune di Monte Argentario, gli aveva negato l'agevolazione prevista per l'abitazione principale in quanto il suo nucleo familiare era residente in altro Comune (Roma); la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della concessionaria dei tributi locali del comune di Monte Argentario affermando che per abitazione principale deve intendersi esclusivamente quella nella quale il contribuente dimori abitualmente con il proprio nucleo familiare e pertanto il regime agevolato previsto per l'abitazione principale non può essere applicato quando manca, nel medesimo immobile, la coabitazione del soggetto passivo e del suo nucleo familiare, pur se, come nel caso di specie, i coniugi abbiano fissato residenze anagrafiche in comuni distinti.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso la parte contribuente, affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la concessionaria dei tributi locali del comune di Monte Argentario si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria del 31 marzo 2022, n. 10442 questa Corte Ric. 2020 n. 27415 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale relativa all'ordinanza di rimessione del 23 settembre 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2021, n. 28; a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022 questa Corte fissava una nuova udienza e Andreani tributi s.r.l. in qualità di concessionaria dei tributi locali del comune di Monte Argentario, in prossimità di suddetta udienza, depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 alla luce degli artt. 3 e 53 Cost. in quanto l'agevolazione relativa all'IMU spetterebbe anche quando i coniugi risiedono in due Comuni diversi. L'unico motivo di impugnazione è fondato. Infatti, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022 la Corte costituzionale, dopo aver rilevato che la logica dell'esenzione dall'IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all'abitazione in cui il possessore dell'immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, ha, fra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 nella parte in cui stabilisce che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora Ric. 2020 n. 27415 sez.

MT - ud. 13-12-2022 -3- abitualmente e risiede anagraficamente». La Corte costituzionale dunque ha escluso, quale requisito perché una abitazione possa essere considerata abitazione principale, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica in tale abitazione del nucleo familiare del possessore. In effetti, ai sensi dell'art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi dell'IMU sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, a prescindere da un eventuale rapporto di coniugio del possessore.

Dunque, la sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha affermato che per abitazione principale deve intendersi esclusivamente quella nella quale il contribuente dimori abitualmente con il proprio nucleo familiare e pertanto il regime agevolato previsto per l'abitazione principale non può essere applicato quando manca, nel medesimo immobile, la coabitazione del soggetto passivo e del suo nucleo familiare, pur se, come nel caso di specie, i coniugi abbiano fissato residenze anagrafiche in Comuni distinti. Il giudice del rinvio, al fine del riconoscimento dell'esenzione IMU alla parte contribuente, dovrà accertare se la parte contribuente, oltre ad avere una residenza anagrafica diversa rispetto a quella del coniuge, negli anni oggetto dell'imposta contestata dimorasse anche abitualmente nell'abitazione ove aveva fissato la residenza anagrafica.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Ric. 2020 n. 27415 sez. MT - ud. 13-12-2022 -4-

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di