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Ordinanza — n. 2295/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding missing supporting documents in tax assessment notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2295/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Antonina Cortio's appeal against the Regional Tax Commission's decision upholding a tax assessment. The taxpayer argued that the tax authority failed to attach the underlying assessment notice, violating her right to defense under the Taxpayer Statute. The court ruled that the taxpayer, as a company partner, had full access to the company's documentation and could not claim ignorance of the supporting act, rendering the complaint inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 1 Statuto del contribuente; Art. 360 comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c.: The requirement to attach documents under the Taxpayer Statute applies only to acts unknown to the taxpayer or lacking easy accessibility, which is not the case for company partners accessing corporate records.

Parole chiave

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Taxpayer Statute Right to Defense Tax Assessment Notice Company Partner Access Inadmissible Appeal Supporting Documents Cassazione Civile accesso agli atti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 1 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000)
civ.) la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente (L.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.
12), osserva la Corte come entrambe le censure non solo difettano di specificità, ex art. 366, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
22-11-2022 -2- che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art.
art. 36 D.Lgs. 546/92
...e dell'art. 36 D.Lgs. 546/92" (cfr.
art. 2697 c.c
32/01, nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c." (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 18.12.2009, n. 26683
da Cass., Sez. 5, 18.12.2009, n. 26683, Rv.
Cass., Sez. 5, 19.11.2019, n. 29968
Cass., Sez. 5, 12.12.2018, n. 32127
da Cass., Sez. 5, 12.12.2018, n. 32127, Rv.
Cass., Sez. 6-5, 4.6.2018, n. 14275
da Cass., Sez. 6-5, 4.6.2018, n. 14275, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24603/2021, proposto da: ANTONINA CORTO (C.F. CRONNN74H53F158C), rapp. e di?., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'AVV. GIOVANNI FIANNACA, unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1443/2021/02 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 15/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad ANTONINA CORIO, quale coerede di ANTONIA PRIVITERA, a propria volta socia della CORIO ANTONINO IL DETECTIVE S.R.L., un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha provveduto a riprese relativamente all'anno di imposta 2007; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Messina che, con sentenza n. 117/07/16, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, la quale, con sentenza n. 1443/2021/02, depositata il 15/02/2021 accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come non sussista un obbligo - sanzionato a pena di invalidità dell'atto impositivo - di allegazione, all'avviso di accertamento, non solo della delega alla relativa sottoscrizione in capo al funzionario procedente, ma neppure del sottostante avviso di accertamento, rilevando "non.. .11 dato formale della notificazione dell'atto presupposto, bensì il fatto che il contribuente sia stato messo nelle condizioni di potersi difendere dalla pretesa erariale in modo completo ed esaustivo" ed evidenziando, altresì come, nel merito, il calcolo e la determinazione dell'imposta dovuta dalla contribuente fossero esatti; che avverso tale decisione ANTONINA CORIO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE;

Ric. 2021 n. 24603 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -2- che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "violazione dell'art. 112 e 132 c.p.c. ...e dell'art. 36 D.Lgs. 546/92" (cfr. ricorso, p.

9) per non essersi la C.T.R. pronunziata in relazione alla questione - pure sottoposta da essa contribuente - concernente l'impossibilità di approntare un'adeguata attività difensiva a cagione della mancata allegazione all'avviso di accertamento del sottostante p.v.c.; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) e dell'art. 42 del DPR n. 600/73, come modificato dal D.Lgs. n. 32/01, nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c." (cfr. ricorso, p. 12), per avere la C.T.R. erroneamente escluso rilevanza (nel senso della invalidità dell'atto impositivo) alla mancata allegazione del p.v.c. all'avviso di accertamento; che i motivi - suscettibili di trattazione congiunta, per identità di questioni agli stessi sottese - sono manifestamente inammissibili e, in ogni caso, infondati; che premesso che, già solo scorrendo il secondo motivo di ricorso (nonché la sentenza impugnata, estremamente chiara sul punto.

Cfr. motivazione, p. 4, terzultimo cpv.), è comunque da escludere il vizio (lamentato con il primo motivo) di omissione di pronunzia rispetto alla dedotta nullità dell'atto impositivo - per lesione del diritto difesa della contribuente - conseguente alla mancata allegazione, ad esso, del sottostante p.v.c., giacché è la stessa difesa della CORIO a chiarire che la questione fu al contrario esaminata - sia pur per essere A Ric. 2021 n. 24603 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -3- disattesa - dalla C.T.R. ("i Giudici di appello hanno inteso privilegiare il fatto che la contribuente avesse esercitato il proprio diritto di difesa... piuttosto che valutare il difetto evidente di motivazione dell'avviso di accertamento e la limitazione nella facoltà di difesa della contribuente, che la mancata allegazione di documenti essenziali aveva provocato" - cfr. ricorso, p. 12), osserva la Corte come entrambe le censure non solo difettano di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. laddove, non trascrivendo la motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, parte ricorrente preclude al Collegio di valutare se ed in che termini l'atto impositivo contenesse - o meno - una relatio al sottostante p.v.c. ovvero ne riportasse i contenuti significativi (arg. da Cass., Sez. 5, 18.12.2009, n. 26683, Rv. 610991-01), ma neppure si confrontano con il principio per cui l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente a quegli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass., Sez. 5, 19.11.2019, n. 29968, Rv. 655917-01) ovvero dei quali non abbia, comunque, agevole conoscibilità (arg. da Cass., Sez. 5, 12.12.2018, n. 32127, Rv. 651783-01): sennonché il socio (e, per esso, i suoi eredi) ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (arg. da Cass., Sez. 6-5, 4.6.2018, n. 14275, Rv. 648869-01);

Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato (nei termini che precedono dovendosi emendare la motivazione della sentenza impugnata), con la condanna ANTONINA CORIO al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ric. 2021 n. 24603 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -4- Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta. Per l'effetto, condanna ANTONINA CORIO al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ANTONINA CORIO, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così