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Ordinanza — n. 2294/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows partial assessment based on general verification when specific elements are missing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2294/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the lower tribunal's refusal to allow a partial tax assessment based on general verification. The taxpayer argued that such assessments require specific, concrete evidence rather than general checks, but the court found this interpretation incorrect. Consequently, the decision was quashed and the case remanded for re-examination because partial assessments can rely on general verification procedures.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: Partial tax assessments are not an autonomous method but follow standard rules, allowing reliance on general verification when specific elements are absent.

Parole chiave

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partial tax assessment general verification inductive evidence tax authority powers Cassation procedure censura dell'apprezzamento delle prove accoglimento parziale del contribuente crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
248/08/20, depositata il 18/06/2020 accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come l'atto impositivo possa essere emesso a seguito di accertamento parziale, ex art. 41- bis del d.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
22-11-2022 -2- Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973
a) non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dagli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R.
Artt. 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972
I. n. 311 del 2004
art. 380-bis cod. proc. civ
è rimasto intimato MARTINO PIRAS che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric.
art. 41-bis d.p.r. 600/73
civ.) della "violazione di norme di diritto in riferimento alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41-bis d.p.r. 600/73" (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-5, 4.4.2018, n. 8406
n.633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, sicché il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva (Cass., Sez. 6-5, 4.4.2018, n. 8406, Rv.
Cass., Sez. 5, 7.11.2019, n. 28681
647574-01; Cass., Sez. 5, 7.11.2019, n. 28681, Rv.
Cass., Sez. 5, 5.3.2020, n. 6243
22-11-2022 -3- dall'attività istruttoria, da esso necessariamente presupposta (Cass., Sez. 5, 5.3.2020, n. 6243, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20954-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro MARTINO PIRAS, elett.te donn.to in TEMPIO PAUSANIA (OT), alla VIA L. DA VINCI, snc, presso lo studio del DR. MAURIZIO MELONI; - intimato - avverso la sentenza n. 248/08/20 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, sez. st . di SASSARI, depositata il 18/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a MARTINO PIRAS un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.P.E.F ed I.R.A.P. relativamente all'anno di imposta 2003, conseguenti ad un maggior reddito da lavoro autonomo imputato allo stesso; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Sassari che, con sentenza n. 31/2011, rigettò il ricorso; che MARTINO PIRAS propose appello innanzi alla C.T.R. della Sardegna, la quale, con sentenza n. 248/08/20, depositata il 18/06/2020 accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come l'atto impositivo possa essere emesso a seguito di accertamento parziale, ex art. 41- bis del d.P.R. n. 600 del 1973, solo ove ricorrano "dati ed elementi particolarmente affidabili e concreti o su elementi dai quali è ictu oculi possibile trarre un giudizio circa la completezza, la veridicità e la fedeltà della dichiarazione presentata", elementi non dettagliatamente indicati dall'Amministrazione nella specie, tanto più considerando che "nello specifico era stata fatta una verifica accerta tiva generale e non su un singolo o più documenti certi"; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;

è rimasto intimato MARTINO PIRAS che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2021 n. 20954 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -2- Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione di norme di diritto in riferimento alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41-bis d.p.r. 600/73" (cfr. ricorso, p. 10), per avere la C.T.R. erroneamente escluso la ricorrenza, nella specie, degli estremi per procedere ad accertamento parziale, per essere stato l'atto impositivo emesso, seguendo tale modalità, nonostante (a) si trattasse di risultanze emerse a seguito di una verifica generale e (b) l'accertamento non potesse fondarsi su elementi induttivi/indiziari ma solo su elementi certi; che il motivo è manifestamente fondato; che è sufficiente richiamare gli insegnamenti di questa Corte, all'evidenza disattesi dalla C.T.R. (cfr. supra), per cui l'accertamento parziale:

a) non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dagli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n.633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, sicché il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva (Cass., Sez. 6-5, 4.4.2018, n. 8406, Rv. 647574-01; Cass., Sez. 5, 7.11.2019, n. 28681, Rv. 655548-01);

b) essendo uno strumento diretto a perseguire la sollecita emersione della materia imponibile, laddove le attività istruttorie non richiedano, per la loro oggettiva consistenza, ulteriori valutazioni, anche nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla I. n. 311 del 2004, può essere fondato pure su una verifica generale, che abbia dato luogo ad un processo verbale di constatazione, in quanto la segnalazione degli organi indicati costituisce un semplice atto di comunicazione, distinto Ric. 2021 n. 20954 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -3- dall'attività istruttoria, da esso necessariamente presupposta (Cass., Sez. 5, 5.3.2020, n. 6243, Rv. 657384-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria dì secondo grado della Sardegna, sez. st. di Sassari, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. st . di Sassari, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di