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Ordinanza — n. 2291/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding company activity proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2291/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the Regional Tax Commission failed to prove the company's inactivity. The appellant argued that the company's business activity was demonstrated by submitted documents and Chamber of Commerce registration, which the lower court did not contest. The Court ruled that the appeal lacked the required specificity regarding the documents and failed to address why the Chamber of Commerce entry did not prove actual business operations.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 and n. 5 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds regarding the contested facts or documents and fails to demonstrate why the lower court's assessment of evidence was erroneous.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity business activity proof Chamber of Commerce tax incentives revocation franchigie fiscali assistenza amministrativa fiscale internazionale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
a) il motivo pecca di specificità (ex art. 366, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
è rimasto intimato il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276
- è, sotto molteplici profili, inammissibile; che esso, infatti, tende ad una inammissibile (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv.
Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625
da (Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv.
Cass., Sez. 6-3, 28.9.2016, n. 19048
653996-01, nonché Cass., Sez. 6-3, 28.9.2016, n. 19048, Rv.
Cass., Sez. 3, 26.6.2018, n. 16812
642130-01 e Cass., Sez. 3, 26.6.2018, n. 16812, Rv.
C.E.D.U., sentenza 28 ottobre 2021, Succi ed altri c Italia
anche C.E.D.U., sentenza 28 ottobre 2021, Succi ed altri c Italia, nn.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19699-2021, proposto da: ATTILIO IOPPOLI & C S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. ANTONIO MANICA, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, al V.LE DI VILLAMASSIMO, n. 21, presso lo studio dell'AVV. ULDERICO CAPOCASALE; - ricorrente - contro MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro p.t., legale rappresentante; - intimato - avverso la sentenza n. 643/21 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 03/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO notificò alla ATTILIO IOPPOLI & c S.A.S. un decreto di revoca delle agevolazioni fiscali alla stessa in precedenza riconosciute, quale piccola o media impresa operante nelle Zone Franche Urbane; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Crotone che, con sentenza n. 189/2020, accolse il ricorso; che il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO propose appello innanzi alla C.T.R. della Calabria, la quale, con sentenza n. 643/21, depositata il 03/03/2021 accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come dalla visura camerale in atti sia risultato che la società contribuente era effettivamente inattiva alla data di presentazione della domanda per godere dei benefici fiscali in commento, né avendo, peraltro, quella dato seguito al preavviso di revoca notificatole, per dimostrare l'effettivo svolgimento della propria attività aziendale; che avverso tale decisione la ATTILIO IOPPOLI & c S.A.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;

è rimasto intimato il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4...c.p.c." (cfr. ricorso, p. 3), per avere la C.T.R. ritenuto Ric. 2021 n. 19699 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -2- A indimostrato lo svolgimento di attività aziendale (e, dunque, corretta la revoca dell'agevolazione fiscale), nonostante la documentazione versata in atti da essa contribuente sin dal primo grado di giudizio - donde emergeva il contrario - non fosse stata contestata dalla difesa pubblica; che il motivo - il quale disvela un vizio motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. - è, sotto molteplici profili, inammissibile; che esso, infatti, tende ad una inammissibile (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01) (ri)valutazione degli elementi che hanno indotto la C.T.R. a ritenere indimostrata l'operatività della società contribuente.

Peraltro:

a) il motivo pecca di specificità (ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) in relazione ai bilanci richiamati in ricorso, non essendone trascritti gli elementi essenziali (dai quali dovrebbe evincersi l'operatività dell'azienda) né, ancora, le difese svolte nei precedenti gradi di merito, atte a suffragarne il contenuto (arg. da (Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv. 653996-01, nonché Cass., Sez. 6-3, 28.9.2016, n. 19048, Rv. 642130-01 e Cass., Sez. 3, 26.6.2018, n. 16812, Rv. 649421-01. Cfr. anche C.E.D.U., sentenza 28 ottobre 2021, Succi ed altri c Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14);

b) invoca un principio di non contestazione che, di per sé, non è applicabile ai documenti (i quali, al più, possono essere non disconosciuti), senza peraltro neppure trascrivere, ai fini della specificità del motivo, come siffatta non contestazione sarebbe maturata nei precedenti gradi di giudizio (arg. da Cass., Sez. 6-3, 4.4.2022, n. 10761, Rv. 664645-01);

c) fa comunque perno su un dato e, cioè, la formale iscrizione alla camera di commercio, che nulla prova in relazione al concreto ed effettivo svolgimento dell'attività aziendale all'interno della ZTU; Ric. 2021 n. 19699 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto il MINISTERO DELLO SVILUPPO intimato e non avendo svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ATTILIO IOPPOLI & C S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigl