Italian tax appeal dismissed as unappealed first-instance reasoning remains legally sufficient and autonomous.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the tax agency's appeal inadmissible because the lower court's decision relied on multiple independent grounds. The appellant argued that the regional certification was required within three years, but the appellate court explicitly confirmed the first-instance judgment which already found the taxpayer qualified and deemed the certification unnecessary. The Supreme Court ruled that since the first-instance reasoning was not challenged and stands as a complete, autonomous legal basis, the appeal lacks interest and cannot overturn the final decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal is inadmissible for lack of interest when the contested judgment is supported by multiple independent grounds, and the appellant fails to challenge one of those sufficient reasons.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19249/2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro PASQUALE BITONDI, elett.te dom.to in MANFREDONIA, alla VIA TRIBUNA, n. 69F, presso lo studio del DOTT. LUIGI IACOVIELLO; - intimato - avverso la sentenza n. 265/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 25/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a PASQUALE BITONDI un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha provveduto a revocare a quest'ultimo le aliquote agevolate applicate all'imposta di registro ed all'imposta ipotecaria dovute per il contrato di compravendita concluso dal contribuente in data 30.1.2009; che il BITONDI impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Foggia che, con sentenza n. 1058/02/15, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Puglia, la quale, con sentenza n. 265/2021, depositata il 25/01/2021 rigettò il gravame osservando — per quanto in questa sede ancora rileva — come, in aggiunta a quanto già condivisibilrnente osservato dai giudici di prime cure, i requisiti per beneficiare della disciplina di favore fossero sussistenti al momento di stipulazione della compravendita, come emergente dalla certificazione rilasciata dalla Regione Puglia/Area per lo sviluppo rurale, in data 2.10.2014 ed allegata al ricorso introduttivo del primo grado di lite; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.;
è rimasto intimato PASQUALE BITONDI; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2021 n. 19249 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -2- Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e dell'art. 4 della L. 604/54" (cfr. ricorso, p. 3), per avere la C.T.R. erroneamente riconosciuto il diritto del contribuente a godere delle agevolazioni fiscali oggetto di ripresa, nonostante la mancata tempestiva produzione della certificazione attestante il possesso dei requisiti di legge entro il termine di tre anni dalla stipulazione della compravendita; che il motivo è manifestamente inammissibile; che esso - disattendendo con ciò anche le osservazioni contenute nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. depositata dalla difesa di parte ricorrente - non si confronta, invero, con la ratio decidendi della decisione impugnata la quale, in aggiunta al passaggio motivazionale relativo alla presenza, in atti, di certificazione comprovante il possesso, ad opera del BITONDI, dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali in commento (si tratta del passaggio della motivazione riprodotto in corsivo, grassetto e sottolineato nella memoria ex art. 380-bis cit.), contempla anche una relatio alla decisione di prime cure (peraltro riprodotta in corsivo "semplice" anche alla p. 3 della memoria ex art. 380-bis cit.), nella parte in cui ritiene tale certificazione non più necessaria, che non risulta essere stata impugnata: "La Commissione Provinciale - si legge in motivazione - accoglieva il ricorso, riconoscendo l'illegittimità e l'infondatezza della revoca, in considerazione della circostanza per cui il contribuente era in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta disciplina legislativa e, ad ogni modo, la certificazione rilasciata dall'ispettorato regionale non Ric. 2021 n. 19249 sez.
Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -3- sarebbe stata più necessaria.., la sentenza di primo grado, il cui condivisibile apparato motivazionale deve intendersi qui richiamato nei limiti che a breve si citeranno, merita conferma... ogni ulteriore considerazione circa la fondatezza delle tesi del contribuente appare superflua (al netto della affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui la necessità del certificato regionale sarebbe venuta meno a seguito dell'emanazione della L. n. 25/10")..."; che, d'altronde, la sentenza d'appello ben può essere motivata (anche) per relationem a quella di prime cure (arg. da Cass., Sez. 1, 5.8.2019, n. 20883, Rv. 654951-01); che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass., Sez. 1, 31.8.2020, n. 18119, Rv. 658607 02);
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto il BITONDI intimato e non avendo svolto attività difensiva; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Ric. 2021 n. 19249 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -4- Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma,