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Ordinanza — n. 2289/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to tax authority's self-annulment of the disputed tax claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2289/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the tax authority voluntarily annulled the disputed tax claim in administrative self-tutela. The taxpayer had appealed a decision rejecting their use of a tax credit for offsetting 2014 liabilities, but the opposing party withdrew the claim. Consequently, the court terminated the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 46 d.lgs. 546/1992; Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018: When the tax authority annuls the disputed tax claim in self-tutela, the judicial proceedings are extinguished for lack of subject matter, excluding the application of specific cost allocation rules.

Parole chiave

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tax self-annulment extinguishment of proceedings cessata materia contendere tax credit offset administrative self-tutela cost allocation rules tax litigation termination ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 46 d.lgs. 546/1992
L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso e deposita successiva istanza ex art. 46 d.lgs.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 46 d.lgs. 546/92
L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso e deposita successiva istanza ex art. 46 d.lgs. 546/92; la ricorrente deposita memoria, con adesione alla richiesta di controparte di estinzione del giudizio.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25485 del 2018
115 del 2002 (Cass. n. 25485 del 2018).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28739-2021 proposto da: L.T.G. LOGISTICA TRASPORTI GIUGLIANO S.R.L. 03992561211, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ROMA, VIA DONATELLO 71, presso lo studio dell'avvocato PIERPAOLO BAGNASCO, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO SASSO, GIUSEPPE CIARAMELLA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI 06363391000, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3759/13/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 28739 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- RG. 28793/2021 L.T.G. Logistica Trasporti Giugliano srl c/Agenzia delle Entrate Ritenuto che: L.T.G. Logistica Trasporti Giugliano srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte della società dell'atto di recupero di credito d'imposta utilizzato in compensazione per l'anno d'imposta anno 2014, ha dichiarato inammissibile l'appello della contribuente. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso e deposita successiva istanza ex art. 46 d.lgs. 546/92; la ricorrente deposita memoria, con adesione alla richiesta di controparte di estinzione del giudizio.

Considerato che: l'Avvocatura dello Stato ha comunicato in data 14 luglio 2022 che la Direzione provinciale II di Napoli dell'Agenzia delle entrate, con nota 14.07.2022, ha provveduto ad annullare in autotutela la pretesa impositiva di cui all'atto di recupero impugnato, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, allegandola alla comunicazione e chiedendo a questa Corte l'estinzione del giudizio Il Collegio, preso atto della richiesta e della documentazione allegata; visto l'art. 46 del d.lgs. 546/1992, dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 25485 del 2018).

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del processo e pone le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate. Roma, 19 ottobre 2022 I Pres