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Ordinanza — n. 2285/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing regarding immediate protection against tax collection notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2285/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of interest in acting. The appellant argued that an unnotified tax notice and subsequent prescription rendered the debt non-existent, seeking immediate protection under specific procedural laws. The Court rejected this, noting that the appellant's claim did not fit the narrow criteria for immediate relief against invalidly notified acts established by recent legislation.

Regesto Legislator

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Art. 3-bis D.L. 146/2021; Art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973: The interest in immediate protection is strictly limited to specific cases involving invalidly or non-notified tax notices, excluding general claims of debt non-existence based on prescription.

Parole chiave

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interest in acting immediate protection tax collection notices lack of standing procedural admissibility abbandono del procedimento per infrazione stradale violazioni delle norme procedurali sanzione per violazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 3-bis D.L. 146/2021
Ora, ai sensi dell’art. 3-bis D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n.
Art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973
215/2021, che ha novellato l’art. 12 D.P.R.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., Ric.
Art. 615 c.p.c.
Art. 7 D.lgs 150/2011
Art. 92 c.p.c.
Le spese del presente giudizi o devono essere compensate,sussistendo le condizioni di cui all’ art. 92 c.p.c. in Ric.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
artt. 615 c.p
1 6 - 1 2 - 2022 -3- violazione degli artt. 615 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La censura è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
art. 12 D.P.R. 602/1973
215/2021, che ha novellato l’art. 12 D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, Sentenza n. 5593 del 07/06/1999
Cass., Sez. L, Sentenza n. 5593 del 07/06/1999, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24310/2021 R.G. proposto da: ASPRI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in Roma , Via Pompeo Magno, n. 94, presso lo studio dell’avvocato BARBARA MORBINATI (MRBBBR66M56G811I) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA , Via DEL TEMPIO DI GIOVE, n. 21, presso lo studio dell’avvocato PIER LUDOVICO PATRIARCA (PTRPLD58R30I573Q) che l a rappresenta e difende -controricorrente – nonchè contro Ric. 2021n. 24310 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -2- AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, ROMA CAPITALE - intimata - avverso la sentenza del TRIBUNALE DI ROMA n. 5416/2021 depositata il 29/03/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:

1. Antonella Aspri ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma di conferma della sentenza del locale Giudice Pace di rigetto di opposizione a cartella esattoriale su sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada, per mancata notifica e intervenuta prescrizione. In particolare, il primo giudice dichiarava inammissibile la domanda per via della non autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, mentre il giudice del gravame, nel confermare la pronuncia di prime cure, qualificava la domanda come opposizione ex art. 7 D.lgs 150/2011, rilevandone la tardiva iscrizione oltre il termine di giorni 30 dalla conoscenza del ruolo.

2. Roma Capitale si è costituita con controricorso.

3. Agenzia Entrate e Riscossione è rimasta intimata.

4. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., Ric. 2021n. 24310 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -3- violazione degli artt. 615 c.p.c. e 7 D.lgs 150/2011, lamentando l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione; afferma di aver proposto un’opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c., chiedendo l’accertamento negativo del credito in ragione dell’omessa notifica della cartella e della intervenuta prescrizione quale fatto successivo alla formazione del titolo (azione, questa, che non soggiace ad alcun termine di decadenza).

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La censura è inammissibile per difetto di interesse ad agire. Risulta invero che la ricorrente ha proposto un’azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo e una cartella di pagamento di cui viene dedotta la mancata notifica. Ora, ai sensi dell’art. 3-bis D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art. 12 D.P.R. 602/1973 introducendo il comma 4 bis, “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stessodovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.

Ric. 2021n. 24310 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -4- Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 26283/2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.

Orbene, “L'assenza dell'interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (purché sul punto non si sia formato un giudicato esplicito o implicito) in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda” (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 5593 del 07/06/1999, Rv. 527157). Nel caso di specie è la stessa Aspri ad affermare in ricorso, dolendosi dell’erroneo rilievo in senso contrario fatto dal giudice di merito, di aver proposto un’azione di accertamento negativo del credito portato dal ruolo e dalla cartella non notificata, sul solo presupposto della dedotta intervenuta prescrizione.

Di talché, non risulta che la domanda proposta dalla ricorrente, anche qualificandola, secondo i desiderata della Aspri, come opposizione all’esecuzione, rientri negli specifici casi che plasmano l’interesse ad agire per la tutela immediata avverso gli atti invalidamente notificati o non notificati, come individuati dalla novella sopra menzionata. Ric. 2021n. 24310 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -5- Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire. Resta impregiudicata la possibilità per la ricorrente di dimostrare con la memoria prevista dall’art. 380 bis c.p.c. la sussistenza dei presupposti per la tutela immediata ex art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. 4 Il ricorrente ha depositato memoria con la quale,oltre a insistere per l’accoglimento del ricorso, chiede di sollevare questione di costituzionalità. La manifesta infondatezza della questione di costituzionalità è stata già rilevata dalle Sezioni Unite di questa Corte così massimata: «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione»(Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). (Sez.

U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 –02).

5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

6. Le spese del presente giudizi o devono essere compensate,sussistendo le condizioni di cui all’ art. 92 c.p.c. in Ric. 2021n. 24310 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -6- considerazione dell’a sopravvenuta legge n.215 del 2021 e del pronunciamentodelle Sezioni unite sopra citato .

7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorsoe compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a tit