Ordinanza — n. 2249/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31422-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, clom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro GIORGIO FEDE (C.F. FDEGRG53A21F943X), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. ELVIRA ARGENTO, unitamente alla quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6518/13/20 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ, art. 2729 c.c, art. 39, comma 2 d.P.R. 600/1973; Ordinanza — n. 2249/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 31422-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, clom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro GIORGIO FEDE (C.F. FDEGRG53A21F943X), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. ELVIRA ARGENTO, unitamente alla quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6518/13/20 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Dott.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31422-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, clom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro GIORGIO FEDE (C.F. FDEGRG53A21F943X), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. ELVIRA ARGENTO, unitamente alla quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6518/13/20 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a GIORGIO FEDE un avviso di accertamento ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.A.P. ed I.R.P.E.F. relativamente all'anno di imposta 1999, conseguenti a maggiori ricavi ascritti al contribuente rispetto a quelli dichiarati, per effetto di rimanenza di magazzino non fatturata e inesatta determinazione delle plusvalenze; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ragusa che, con sentenza n. 866/2014, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, la quale, con sentenza n. 6518/13/20, depositata il 17/11/2020 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come non sia chiara "la fonte da cui deriva la percentuale di ricarico nella misura dei 47%", né sia chiara la modalità con cui avvenne la wrideterminazione della plusvalenza patrimoniale", così risultando l'avviso di accertamento sfornito di motivazione; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso GIORGIO FEDE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., dell'art. 39, comma 2 d.P.R. 600/1973 e dell'articolo 55 del d.P,R. 633 del Ric. 2021 n. 31422 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -2- 1972" (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. ritenuto "non integrati gli estremi per procedere all'accertamento analitico induttivo"; che il motivo è manifestamente inammissibile; che esso non si confronta con la ratio decidendi sottesa alla decisione impugnata, la quale non ha solo ritenuto versarsi in presenza di un "accertamento misto, in parte induttivo e in parte con gli studi di settore; accertamento certamente non previsto dalle norme tributarie... non è chiaro il tipo di accertamento seguito" (cfr. motivazione, p. 2, terzultimo cpv.) ma, al contrario, si è espressa anche in relazione alla motivazione sottesa dall'Ufficio a giustificazione della percentuale di ricarico applicata e della plusvalenza patrimoniale ascritta al contribuente, ritenendola — nel complesso — non idonea a sorreggere la ripresa operata nei confronti del contribuente, non essendo chiarita "la fonte da cui deriva la percentuale di ricarico nella misura del 47%" né "[essendo] chiara la rideterminazione della plusvalenza patrimoniale, operata dall'Ufficio": orbene tali considerazioni, ed i sottostanti accertamenti in fatto — comunque necessari per giustificare la validità di un accertamento induttivo (arg. da Cass., Sez. 5, 18.12.2019, n. 33604„ Rv. 656397-01) — non sono stati censurati specificamente dalla difesa erariale, con conseguente (a) formazione del giudicato interno sul punto e (b) carenza di interesse alla delibazione della censura in esame, trattandosi di statuizioni idonee a reggere,, ex se, la decisione impugnata;
OLLA9 nva),xek Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere ggettato, con la condanna del VAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di GIORGIO FEDE delle Ric. 2021 n. 31422 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -3- spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l'effetto, condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di GIORGIO FEDE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre al 15% su tale ultimo importo per rimborso forfettario spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di