Cassation appeal dismissed as late; six-month deadline for bankruptcy indemnity claim applies regardless of 2009 law changes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the Ministry of Justice's cassation appeal inadmissible due to its late filing, which exceeded the six-month statutory deadline for challenging bankruptcy closure decrees. While the Ministry argued that the 2009 law introduced a shorter six-month period applicable to all bankruptcy procedures, the court held that the long one-year deadline applies when the closure decree was not communicated to parties. The court rejected the argument that the 2009 reforms created an autonomous procedure, ruling instead that the timing of the bankruptcy's opening determines which deadline governs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 l. 89/2001; Art. 69/2009: The six-month deadline for filing a claim for unreasonable bankruptcy duration applies only if the closure decree was communicated; otherwise, the one-year deadline from deposit governs, regardless of subsequent legislative novations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25274/2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro AUTOTRASPORTI MORETTI - S.R.L., GIANFRANCO RIGHI - SOCIETA' A RESPONSABILITA'LIMITATA, C.P. CHEMICALS S.R.L., elettivamente domiciliati in FINALE EMILIA VIA OBERDAN, presso lo studio dell’avvocato GUARALDI BRUNO (GRLBRN66R29A944O) che li rappresenta e difende; -controricorrente – nonchè contro Ric. 2021n. 2 5 274 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -2- AUTOTRASPORTI MORETTI SRL - intimata - avverso il DECRETO d ella Corte d'Appello DI ANCONA n. 391/2020 depositatoil 5 marzo 2021 e notificato il 05.03.2021 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:
1. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto collegiale della Corte d’Appello di Ancona di rigetto dell’opposizione del Ministero ex art. 5 ter legge 89/2001.
2. Autotrasporti Moretti s.r.l. Gianfranco Righi s.r.l. , C.P. Chemicals s.r.l.si è costituita con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391 - bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui il Ministero della Giustizia denuncia violazione degli artt. 4 l. 89/2001, 58,1° comma , l. n. 69/2009 e 327 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., lamentando che la domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di un fallimento aperto nel 2004 e definito con decreto di chiusura del 2018 avrebbe dovuto essere dichiarata tardiva perché proposta oltre il termine di sei mesi ex art. 4 L. 89/2001.
Il Ministero sostiene che il termine lungo per la proposizione del reclamo avverso il decreto di Ric. 2021n. 2 5 274 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -3- chiusura del fallimento avrebbe dovuto essere quantificato in sei mesi (in forza della novella introdotta con legge n. 69/2009), e non in un anno come affermato dalla Corte d’Appello in ragione dell’apertura del fallimento nel 2004, stante l’autonomia della procedura endo-fallimentare introdotta dal reclamo rispetto al fallimento come tale.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso è inammissibile. I controricorrenti hanno documentato la notifica del decreto collegiale all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona con PEC del 05.03.2021. Ne consegue che il ricorso per cassazione, notificato il 05.10.2021, è tardivo, perché proposto oltre la scadenza del termine breve per l’impugnazione (termine scaduto il 04.05.2021). Ad ogni buon conto, il motivo di ricorso è anche manifestamente infondato: infatti, “Al fine di valutare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione della domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata di una procedura fallimentare iniziata prima delle modifiche normative introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e con d.lgs. n. 169 del 2007, il decreto di chiusura non comunicato alle parti diventa definitivo decorso il termine lungo di un anno dal suo deposito, senza che lo svolgimento della fase di chiusura dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 consenta di applicare il più breve termine di sei mesi, in quanto tale fase non è un procedimento autonomo occasionato dal fallimento, ma solo un subprocedimento nell'ambito della procedura fallimentare, con la conseguenza che, per stabilire se per il reclamo del decreto di chiusura non comunicato debba applicarsi il termine lungo di un Ric. 2021n. 2 5 274 sez.
M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -4- anno o quello di sei mesi dal deposito, occorre verificare il tempo in cui sia stata aperta la procedura fallimentare rispetto all'entrata in vigore della disciplina di diritto intertemporale recata dalla legge n. 69 del 2009” (cfr. Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 17384 del 30/05/2022, Rv. 664890; in senso conforme Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15547 del 16/05/2022, Rv. 664879; Cass., Sez. 6 -2, Ordinanza n. 8088 del 21/03/2019, Rv. 653385)..
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. 4 Il ricorrente non ha depositato memoria mentre il controricorrente ha depositato memoriaadesiva alla proposta .
5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario.
7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 2500,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge,con distrazione in favore del difensore anticipatario dell'istante. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2021n. 2 5 274 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -5- titolo di contributo unificato pari a quello previsto