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Ordinanza — n. 2199/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal due to lack of standing under new law regarding direct challenge to tax role extracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2199/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a lower court ruling that declared the opposition to a tax role extract inadmissible. The appellant failed to demonstrate a specific legal interest required by recent legislation to directly challenge such documents. Consequently, the court held that the new statutory requirements for standing superseded the previous procedural status, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The interest to act is a dynamic condition that can change due to subsequent laws; if a new provision restricts the grounds for direct challenge to tax role extracts, the requirement applies to pending cases where the party must prove the specific statutory prejudice.

Parole chiave

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interest to act tax role extract subsequent law inadmissibility procedural standing atti impugnabili opposizione al precetto esecutivo procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
215/2021, ha aggiunto all’art. 12 del d.P.R.
Art. 2697 c.c.
Art. 100, 112, 615 e 617 c.p.c.
Art. 7 d.lgs. n. 150/2011
e dell’art. 7 del d.lgs.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
150/2011, in relazione all’art. 360 n.
art. 372 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 26283 del 2022
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7047/2022proposto da: EPISCOPO MAURO, rappresentat o e difes o da ll ’ Avvocato SIMONA DI FONSO, per procura in calce alricorso; –ricorrente - contro ATAC S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato FRANCESCA CANGIANO per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; -intimata - avverso la SENTENZA n. 15330/2021del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il30/9/2021; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO, nell ’ adunanza in camera di consiglio dell’1/12/2022.

FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto da Mauro Episcopo in ragione dell’inammissibilità, per difetto di carenza ad agire, Ric. 2022n. 7047 Sez. 6 - 2 CC del 1 ° dicembre 2022 dell’opposizione proposta dallo stesso avverso l’estratto di ruolo recante a suo carico un debito da sanzione pecuniaria. 1.2. Mauro Episcopo, con ricorso, ha chiesto la cassazione della sentenza. 1.3. L’ATAC s.p.a. ha resistito con controricorso. 1.4. L’Agenzia delle entrate-Riscossione è rimast a intimata. 1.5.

Il ricorrente ha depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il ricorrente, con l ’ unico motivo che ha articolato, ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli art t . 2697 c.c. nonché degli artt. 100, 112, 615 e 617 c.p.c. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.. 3.La Corte ritiene che, in forza dello ius supervenie n s ed in assenza di formazione di giudicato interno sull’ammissibilità dell’opposizione proposta dal ricorrente avverso l’estratto di ruolo, la stessa è diventata inammissibile , con conseguente rigetto del ricorso e assorbimento di ogni altra questione.

4. Le Sezioni Unite, infatti, hannodi recente chiarito che : - i l d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, ha aggiunto all’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, dopo il comma 4, un comma 4-bis, il quale, dopo aver affermato come, in linea di principio, “l’estratto di ruolo non ̀ impugnabile ” in via diretta , ha stabilito che “i l ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazionenei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall ’ iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizioper la partecipazione a una procedura di appalto , per effetto di quantoprevisto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai Ric. 2022n. 7047 Sez. 6 - 2 CC del 1 ° dicembre 2022 soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”; - tale norma, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque,le sanzioni amministrative: artt. 27 della l. n. 689/1981 e 206 del codice della strada), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; - l ’ interesse ad agire costituisce, del resto, una condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; - la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurne e dimostrarne la sussistenza; - nel giudizio di legittimità, in particolare, ciò deve avvenire mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c.ovvero fino all ’ udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o all’adunanza camerale, se insorto dopo; - qualora , invece, occorrano accertamenti di fatto, ciò deve avvenire nel giudizio di rinvio (Cass.

SU n. 26283 del 2022).

5. Nel caso in esame, invece, l’opponente non ha né dedotto né dimostrato, nei modi e nei termini esposti, la sussistenza, in ragione dei pregiudizi tassativamente indicati dalla norma, dell’interesse ad impugnare, in via diretta, l’estratto di ruolo: né, del resto, la sussistenza di tale interesse emerge dagli accertamenti in fatto svolti dal giudice di merito.

6. Sulla scorta di quanto esposto, il ricorso va respinto.Ric. 2022n. 7047 Sez. 6 - 2 CC del 1 ° dicembre 2022 7. La sopravvenienza normativa induce all’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali maturate nel corso del giudizio. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese maturate nel corso del giudizio. Dichiara la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dov