Italian court dismisses appeal due to parties' mutual withdrawal and acceptance of costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal extinguished following the parties' mutual withdrawal and acceptance of costs. Scavicom SRL had challenged a lower court ruling that rejected its opposition to an injunction against the bankruptcy of IRC Impianti Recupero Calore. The court ruled that since both parties formally renounced the litigation and agreed to cost compensation, the proceedings must terminate without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When parties mutually withdraw an appeal and accept cost compensation, the court must declare the proceedings extinguished without ruling on the merits or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27693/2021 R.G. proposto da : SCAVICOM SRL, elettivamente domiciliato in PARMA VIALE GORIZIA, 17, presso lo studio dell’avvocato VERDERI LUCA (VRDLCU67B16G337L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO IRC IMPIANTI RECUPERO CALORE SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SBAIZ MAURIZIO (SBZMRZ61M29L407T) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2008/2021 depositata il19/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . Rilevato: che la Scavicom s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Venezia, che aveva parzialmente accolto il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Treviso. Quest’ultimo aveva rigettato l’opposizione dell’odierna ricorrente al decreto ingiuntivo emesso a favore del Fallimento IRC Impianti Recupero Calore, per € 54.284,00; che i giudici di secondo grado avevano ritenuto tempestiva la contestazione del vizio lamentato, che era stato altresì riconosciuto ex adverso; che il Fallimento I.R.C. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, a cui a sua volta ha resistito la ricorrente principale;
Considerato: che il ricorso principale è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., si invoca violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1490, comma 1°, 1492, comma 1°, e1493, commi 1° e 2° c.c.; che, in particolare, la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare l’assoluta inidoneità e inservibilità della merce consegnata in forza del contratto di fornitura concluso; che, col secondo, si assume la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91, comma 1°, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. giacché la sentenza impugnata, pur avendo disposto che le spese legali non oggetto di compensazione dovessero seguire la soccombenza, nella parte dispositiva aveva posto tali spese legali a carico della parte vittoriosa in appello, odierna ricorrente; che, in data 6 dicembre 2022, le parti hanno fatto pervenire rinuncia al ricorso e contestuale accettazione della stessa, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con integrale compensazione delle spese; che pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, dando atto che la presente decisione deve adottarsi con ordinanza (Sez. 2 n. 14922 del 16 luglio 2015).
P.Q.M.
Dichiaral’estinzione del giudizio di cassazione. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella