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Ordinanza — n. 2059/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court orders correction of Cassation ruling to add lawyer's fee deduction clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2059/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a material correction to a previous ruling regarding the allocation of litigation costs. The appellant argued that the lower court failed to order the deduction of attorney fees from the awarded costs, despite the lawyer's request. The court ruled that the remedy for this omission lies in the material error correction procedure under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: In the absence of explicit statutory provisions, the procedural remedy for a judgment omitting the deduction of attorney fees from awarded costs is the material error correction procedure.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation attorney fee deduction Cassation procedure antistatario lawyer spese di esecuzione condono delle spese procedurali spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
287 e 288 c.p.c., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis cod.proc.civ.
art. 391-bis cod.proc.civ
287 e 288 c.p.c., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 41931 del 29/12/2021
Cass. n. 12184 del 22/06/2020
Cass. n. 12184 del 22/06/2020; Cass.
Cass. n. 14 del 4/01/2016
Cass. n. 21213 del 17/09/2013
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 18212-2022 proposto da: EL BASRAOU DRISS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell'avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO VEGLIO; -ricorrente- contro QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO, MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585; -intimati - avverso l'ordinanza n. 18935/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13/06/2022; Ric. 2022 n. 18212 sez. M1 -ud. 06-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: L'Avv. Maurizio Veglio, in qualità di difensore di El Basraou Driss, ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 18935/2022, pubblicata il 13/6/2022, con cui, nel giudizio di convalida di proroga del trattenimento svoltosi tra il predetto ed il Ministero dell’Interno, questa Corte ha accolto il ricorso di El Basraou Driss, cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha annullato la proroga del trattenimento ed ha condannato il controricorrente Ministero alla rifusione delle spese di lite per la fase di merito e per la fase di legittimità.

A sostegno dell'istanza il ricorrente ha dedotto che, nel condannare il controricorrente alle spese di giudizio - liquidiate in euro 800,00= per la fase di merito ed in euro 2.100,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, per la fase di legittimità-, questa Corte ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta di distrazione delle stesse in suo favore, da lui avanzata nella memoria depositata ex art.380 bis1 cod.proc.civ. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO CHE: Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il rimedio esperibile avverso il provvedimento che, nel condannare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia omesso di disporne la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dev'essere individuato, in assenza di un'esplicita disposizione di legge, nel Ric. 2022 n. 18212 sez. M1 -ud. 06-12-2022 -3- procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis cod.proc.civ. (Cass. n.41931 del 29/12/2021).

Nella specie, dalla lettura dell’ordinanza emerge che questa Corte, nel pronunciare la condanna del controricorrente al pagamento delle spese dell’intero giudizio, ha omesso di prendere in esame la richiesta di distrazione avanzata dal difensore del ricorrente con la memoria. Va, pertanto , disposta la correzione dell'errore materiale, con l'aggiunta della pronuncia di distrazione al dispositivo dell'ordinanza, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento, la cui natura amministrativa esclude la possibilità di individuare una parte soccombente in senso proprio (cfr.

Cass. n. 12184 del 22/06/2020; Cass. n.14 del 4/01/2016 ; C ass. n. 21213 del 17/09/2013).

P.Q.M.

dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 18935/2022, pubblicata il 13/6/2022, nel senso che laddove, nel dispositivo, si legge « condanna il controricorrente al pagamento delle spese del procedimento di merito, che liquida in euro 800,00=, e del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00=, d cui euro 200,00= per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 % ed accessori di legge», debba invece leggersi ed intendersi «condanna il controricorrente al pagamento delle spese del procedimento di merito, che liquida in euro 800,00=, e del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00=, di cui euro 200,00= per esborsi, oltre spese forfettarie nella Ric. 2022 n. 18212 sez. M1 -ud. 06-12-2022 -4- misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maurizio Veglio, dichiaratosi antistatario». Mand