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Ordinanza — n. 2057/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for jurisdiction regulation, confirming arbitration competence due to missing evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2057/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the bankruptcy administrator's appeal regarding jurisdiction, upholding the arbitration tribunal's authority. The administrator argued the ordinary court lacked competence, but failed to include the specific procedural details of the opposing party's defense in the appeal petition. The court ruled that such omissions violate the principle of self-sufficiency, preventing the review of new issues without examining the case files.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 47 c.p.c.: A regulation of jurisdiction appeal is inadmissible if it fails to fully reproduce the elements of the contested decision or the specific grounds of the lower court's non-decision, violating the principle of self-sufficiency.

Parole chiave

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regulation of jurisdiction arbitration competence self-sufficiency principle bankruptcy administrator decreet of injunction principi che disciplinano le concessioni legittimazione a contestare licenza domanda di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
06-12-2022 -7- competenza, dovendo contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 366 c.p.c., salvo che l'art.
Art. 47 c.p.c.
366 c.p.c., salvo che l'art. 47 c.p.c. non disponga diversamente, sicchè ai sensi del n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
281 bis e 281 quater cod.proc.civ., al giudice di appello dall'art. 131 disp.
art. 380 ter c.p
STANISLAO DE MATTEIS, che letto l'art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, rigetti il regolamento di competenza.
art. 281 sexies cod.proc.civ
Con ordinanza riservata del 2.02.2022 il Tribunale, respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, dispose rinvio, con concessione del termine per memorie conclusive, per la discussione ex art. 281 sexies cod.proc.civ.
art. 42 cod.proc.civ
in liquidazione” con ricorso ex art. 42 cod.proc.civ.
art. 131 disp. att. cod.proc.civ
281 bis e 281 quater cod.proc.civ., al giudice di appello dall'art. 131 disp. att. cod.proc.civ., ed alla Corte di cassazione dall'art.
art. 141 disp. att. cod.proc.civ
cod.proc.civ., ed alla Corte di cassazione dall'art. 141 disp. att. cod.proc.civ.; vedi,Cass.
art. 366 c.p
06-12-2022 -7- competenza, dovendo contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 366 c.p.c., salvo che l'art.
art. 47 c.p
366 c.p.c., salvo che l'art. 47 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25254/2017
cod.proc.civ.; vedi,Cass. n. 25254/2017).
Cass. n. 22682/2020
la parte è tenuta, oltre a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, anche a riprodurli nel ricorso indicando in quale sede processuale siano stati prodotti.» (Cass. n. 22682/2020).
Cass. n. 17049/2015
Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019
30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13(Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 13840-2022 proposto da: FALLIMENTO N. 7/2018 DELLA CIVITAVECCHIA INFRASTRUTTURE SRL IN LIQUIDAZIONE 83000350583, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO DE BELARDINI, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti; -ricorrente - contro CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL 14105271002, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA MARCONI, come da procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2022 n. 13840 sez.

M1 -ud. 06-12-2022 -2- per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 476/2022 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 12/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. STANISLAO DE MATTEIS, che letto l'art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, rigetti il regolamento di competenza. RITENUTO CHE: 1.-Con atto di citazione ritualmente notificato, la società alla “CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L” propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 472/2021, a mezzo del quale il Tribunale di Civitavecchia aveva ingiunto alla opponente di pagare alla “CIVITAVECCHIA INFRASTRUTTURE S.R.L. in liquidazione”, successivamente dichiarata fallita, lasomma di € 1.556.904,33= oltre agli interessi e spese della procedura monitoria, in ragione di canoni concessori ed interessi di mora relativi a due contratti di concessione amministrativa di beni pubblici datati rispettivamente 24.12.2008 e 28.02.2011.

Con il primo motivo di opposizione, la società opponente lamentò la “infondatezza della domanda formulata in monitorio per difetto assoluto dei titoli contrattuali e/o difetto di legittimazione attiva del fallimento”. Con la seconda doglianza, l’opponente eccepì la “nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza del giudice ordinario a decidere la controversia devoluta al giudizio arbitrale”. Con i successivi motivi di opposizione, lamentò l’indeterminatezza del credito; il difetto di giurisdizione del Ric. 2022 n. 13840 sez.

M1 -ud. 06-12-2022 -3- giudice ordinario in favore di quello amministrativo; la nullità del decreto opposto per inesigibilità del presunto credito e l’inesigibilità degli interessi. Per i motivi sopra esposti l’opponente ha concluso chiedendo annullare o revocare il decreto ingiuntivo, “previe se del caso, le declaratorie di incompetenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria a pronunciarsi sulla questione devoluta al giudizio arbitrale o di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice Amministrativo”. Si costituì il Fallimento opposto, il quale - contestato ogni avverso dedotto-chiese il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Con ordinanza riservata del 2.02.2022 il Tribunale, respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, dispose rinvio, con concessione del termine per memorie conclusive, per la discussione ex art. 281 sexies cod.proc.civ. sulla sola eccezione di incompetenza del tribunale ordinario in favore del collegio arbitrale. Con la sentenza, oggetto del presente regolamento di competenza, l’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Civitavecchia che ha dichiarato l’incompetenza del giudice ordinario in favore del giudizio arbitrale, per l’effetto, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo n. 472/2021 dello stesso Tribunale, con compensazione delle spese di lite. 2.- Il Fallimento della “CIVITAVECCHIA INFRASTRUTTURE S.R.L. in liquidazione” con ricorso ex art. 42 cod.proc.civ. ha chiesto di volere annullare “la statuizione resa in punto di competenza nel contesto della sentenza impugnata n. 476/2022, disponendo la prosecuzione dinanzi al Tribunale di Civitavecchia del giudizio rubricato al n. 1918/2021 del Ruolo Generale.”.

Ric. 2022 n. 13840 sez. M1 -ud. 06-12-2022 -4- “CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L” ha replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE: 3.- Preliminarmente va respinta l’eccezione di difetto di autorizzazione del Fallimento sollevata da “Civitavecchia Servizi Pubblici SRL”, sostenendo che l’autorizzazione del giudice delegato riguardava la proposizione del procedimento monitorio, e non il potere di resistere all’opposizione successivamente introdotta dell’ingiunto, né di impugnare la sentenza resa a seguito di tale giudizio.

L'eccezione non è fondata perché «il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti; perchè l'art. 47, primo comma, cod.proc.civ. è una norma speciale, che prevale sull'art. 83, quarto comma, cod.proc.civ., in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio. Sono, pertanto, irrilevanti eventuali vizi della procura speciale conferita per la proposizione del regolamento di competenza, atteso che il mero conferimento di tale procura successiva non comporta, in difetto di emergenze in senso contrario, la revoca tacita di quella in precedenza conferita per il giudizio di merito.» (Cass. n. 53 40/2022;

Cass. n. 10439/2020). Nella specie la procura rilasciata in primo grado (cfr. in atti) non contiene alcuna limitazione, con la conseguenza che sono anche irrilevanti eventuali vizi della procura speciale conferita per la proposizione del regolamento di competenza, atteso che il mero conferimento di tale procura successiva non comporta, in difetto di emergenze contrarie, la Ric. 2022 n. 13840 sez. M1 -ud. 06-12-2022 -5- revoca tacita di quella in precedenza conferita per il giudizio di merito . 4.-Con il primo mezzo, il Fallimento ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale di Civitavecchia avrebbe preso in considerazione, in limine litis, l'eccezione di compromesso, in quanto la società ingiunta, in sede del giudizio di opposizione, avrebbe posposto l'esame di detta eccezione ai motivi di merito “così di fatto rinunciando al disposto della clausola compromissoria quale deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario, liberamente rinunciabile dalle parti.”(fol. 15 del ricorso).

Il motivo non è fondato. Condividendo le conclusioni formulate dalla Procura Generale, deve escludersi che la parte abbia rinunciato all'eccezione solo perché la ha proposta dopo le richieste di merito, non potendosi desumere dall’errore nella gradazione delle eccezioni la rinuncia alla questione logicamente preliminare, sebbene proposta successivamente. La costruzione della questione di competenza arbitrale come eccezione in senso strettoè rimessa alla iniziativa esclusiva della parte che intende avvalersi della clausola compromissoria e d è da formulare nei termini decadenza previsti per le eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio (art. 38, primo comma, cod.proc.civ., art. 167, secondo comma, cod.proc.civ., e art.819 ter, primo comma, u.p., cod.proc.civ.; cfr. , Cass. n. 22748/2015); se pure non inquadrabile in alcuno dei criteri di collegamento della competenza preesistenti, essa esige - al pari delle altre questioni di competenza e pregiudiziali di rito in genere - una immediata risposta dall'organo giudicante, chiamato a verificare in via preliminare la propria potestas decidendi, quale passaggio logico - giuridico strumentale ed Ric. 2022 n. 13840 sez.

M1 -ud. 06-12-2022 -6- indispensabile alla realizzazione dello scopo cui tende il processo, volto ad assicurare in tempi ragionevoli la tutela del diritto controverso mediante una decisione intesa al definitivo consolidamento della situazione sostanziale, direttamente od indirettamente, dedotta in giudizio. In relazione a tale aspetto, la relazione di “pregiudizialità logica” che sussiste tra la affermazione della potestas iudicandi (che attiene alla fase di accertamento della “decidibilità” della causa) e l'esercizio della medesima potestas (che attiene alla fase della decisione del caso concreto) trova riscontro nella disciplina processuale dell'ordine logico di trattazione delle questioni nella fase della decisione, venendo postergato l'esame del merito alla previa trattazione delle «questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili di uffìcio»(cfr. art. 276, secondo comma, cod.proc.civ., relativo al giudice collegiale, applicabile al giudice monocratico dagli artt. 281 bis e 281 quater cod.proc.civ., al giudice di appello dall'art. 131 disp. att. cod.proc.civ., ed alla Corte di cassazione dall'art. 141 disp. att. cod.proc.civ.; vedi,Cass. n. 25254/2017). 5. -Con il secondo mezzo, il Fallimento deduce, altresì, che la sentenza non è “condivisibile nella misura in cui il Tribunale di Civitavecchia non si è pronunciato in merito alla seconda questione prospettata dal Fallimento in sede di costituzione in giudizio, siccome reiterata nelle note ex art.281 sexies cod.proc.civ., in merito alla evidente non opponibilità della clausola compromissoria alla Curatela” perché il Curatore avrebbe potuto sciogliersi o si sarebbe sciolto da detta convenzione (cfr. fol. 21 del ricorso).

La questione è inammissibile perché «Il regolamento di competenza è di norma configurato come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla Ric. 2022 n. 13840 sez. M1 -ud. 06-12-2022 -7- competenza, dovendo contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 366 c.p.c., salvo che l'art. 47 c.p.c. non disponga diversamente, sicchè ai sensi del n.

6) del detto art. 366 c.p.c. la parte è tenuta, oltre a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, anche a riprodurli nel ricorso indicando in quale sede processuale siano stati prodotti.» (Cass. n. 22682/2020). Nel caso di specie, il ricorrente - pur dolendosi dell'omessa pronuncia - ha omesso di trascrivere nel ricorso i passi della comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dai quali desumere termini e modalità della proposta eccezione, in violazione del principio secondo il quale «È inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte.»(Cass. n. 17049/2015). 6.-In conclusione il ricorso per regolamento di competenza va respinto e per l'effetto confermata la competenza arbitrale.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’importo ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13(Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019). Ric. 2022 n. 13840 sez. M1 -ud. 06-12-2022 -8-

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la competenza arbitrale; - Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,