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Ordinanza — n. 2045/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses municipality's appeal against tax authority ruling on IMU main residence exemption for spouses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2045/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Municipality of Martinsicuro's appeal against a regional tax commission decision granting an IMU exemption to a taxpayer. The taxpayer proved they resided in a different municipality than their spouse and family, allowing the exemption to apply to both properties. The court ruled that the Constitutional Court's recent interpretation excludes the family's residence as a requirement for the main residence exemption, validating the lower court's application of the law.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: The Constitutional Court's ruling excludes the family's habitual residence as a prerequisite for the main residence exemption, permitting the benefit to apply to separate properties when spouses reside in different municipalities.

Parole chiave

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IMU tax exemption main residence definition spousal residence Constitutional Court ruling tax appeal dismissal abitazione familiare residenza abituale ubicazione dell'immobile

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011
civ., il Comune di Martinsicuro lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il Comune di Martinsicuro lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 1, comma 743, legge n. 160 del 2019
civ., il Comune di Martinsicuro lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale n. 209 del 2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23662-2020 proposto da: COMUNE di MARTINSICURO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CAMILLO ORLANDO; - ricorrente - contro FRATINI ANNIBALE; - intimato - avverso la sentenza n. 1052/IV/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, depositata 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo ad IMU per il 2012 in relazione al mancato riconoscimento dell'agevolazione per l'abitazione principale; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l'appello affermando che nell'ipotesi di immobili situati in diversi territori comunali può ritenersi applicabile l'agevolazione per abitazione principale ad entrambi gli immobili allorché i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due Comuni diversi: nella specie la parte contribuente ha provato di aver effettivamente dimorato e di avere la propria residenza in un Comune diverso rispetto a quello dove risiede il coniuge ed il resto del suo nucleo familiare.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il Comune di Martinsicuro, affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre la parte contribuente non si costituiva; con ordinanza interlocutoria del 31 marzo 2022, n. 10408 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale relativa all'ordinanza di rimessione del 23 settembre 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2021, n. 28; a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022 questa Corte fissava una nuova udienza e il Comune di Martinsicuro, in prossimità di Ric. 2020 n. 23662 sez.

MT - ud. 13-12-2022 -2- suddetta udienza, depositava memorie insistendo per l'accoglimento del ricorso. Considerato che con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il Comune di Martinsicuro lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 in quanto l'altro coniuge e il suo nucleo familiare risiedono ad Ascoli Piceno, Comune diverso da quello di Martinsicuro, e l'agevolazione relativa all'IMU spetta solo all'immobile destinato ad abitazione principale della famiglia.

L'unico motivo di impugnazione è infondato. Infatti, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, la Corte costituzionale, dopo aver rilevato che la logica dell'esenzione dall'IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all'abitazione in cui il possessore dell'immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, ha, fra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui stabilisce che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».

La Corte costituzionale dunque ha escluso, quale requisito perché una abitazione possa essere considerata abitazione principale, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica in tale abitazione del nucleo familiare del possessore. In effetti, ai Ric. 2020 n. 23662 sez. MT - ud. 13-12-2022 -3- sensi dell'art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi dell'IMU sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, a prescindere da un eventuale rapporto di coniugio del possessore.

Dunque, la sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi laddove ha affermato che può ritenersi applicabile l'agevolazione per abitazione principale ad entrambi gli immobili dei due coniugi allorché questi abbiano due abitazioni principali diverse: nella specie la parte contribuente ha provato di aver effettivamente dimorato e di avere la propria residenza in un Comune diverso rispetto a quello dove risiede e dimora abitualmente il coniuge e il resto del suo nucleo familiare. Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha ritenuto sussistessero i presupposti per l'esenzione dall'IMU a favore del contribuente, possessore di un immobile nel comune di Martinsicuro, nonostante l'abitazione principale di quest'ultimo fosse diversa da quella del coniuge, sita nel comune di Ascoli Piceno.

Pertanto, infondato l'unico motivo di impugnazione, il ricorso del comune di Martinsicuro va respinto; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 23662 sez. MT - ud. 13-12-2022 -4- respinge il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-b