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Ordinanza — n. 2024/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing and procedural violations under Italian civil procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2024/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant filed the memory late, violating the strict time limits of the Civil Procedure Code. The applicant argued that the lower court erred in applying a six-month statute of limitations for requesting an indemnity due to delays in accessing case files, but the court rejected this claim. Consequently, the appeal was dismissed, and the applicant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 4 of Law n. 89/2001: An appeal filed beyond the statutory limitation period for requesting an indemnity for unreasonable trial duration is inadmissible, and late submission of supporting documents constitutes a procedural defect warranting dismissal.

Parole chiave

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inadmissible appeal statute of limitations indemnity for delay procedural defect Civil Procedure Code durata ragionevole del procedimento ritardo ingiustificato dell'azione penale restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 4 of Law n. 89/2001
La Corte di Appello, in particolare, ravvisava la tardività dell’istanza, in quanto presentata oltre il termine decadenziale di sei mesi dalla definizione del giudizio presupposto, previsto dall’art. 4 della richiamata legge n.
Art. 380 bis c.p.c.
La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale è inammissibile, perché depositata oltre la scadenza del termine previsto dall’art. 380 bis c.p.c. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 3 comma 3 legge 89/01
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 640 c.p
art. 738 cod. proc. civ
3, comma 4, legge cit.) - di poteri di iniziativa, i quali si estrinsecano attraverso l'assunzione di informazioni che, espressamente prevista dall'art. 738 cod. proc. civ., non resta subordinata all'istanza di parte.
art. 380 bis c.p
La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale è inammissibile, perché depositata oltre la scadenza del termine previsto dall’art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.1, Sentenza n. 17249 del 28/07/2006
Cass. Sez.6 - 2, Sentenza n. 1936 del 03/02/2015
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9454/2022 R.G. proposto da : VELLUCCI ACHILLE MARIA, rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI n. 12 , presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2371/2021 depositata il31/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Napoli ha accolto l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, dal Ministero della Giustizia avverso il precedente decreto, che aveva riconosciuto un equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio concluso con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La Corte di Appello, in particolare, ravvisava la tardività dell’istanza, in quanto presentata oltre il termine decadenziale di sei mesi dalla definizione del giudizio presupposto, previsto dall’art. 4 della richiamata legge n. 89 del 2001.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Vellucci Achille Maria, in qualità di procuratore speciale di Calzetta Antonio, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale, oltre la scadenza del termine di cui all’art.380 bis c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Napoli ha accolto l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, dal Ministero della Giustizia avverso il precedente decreto, che aveva riconosciuto un equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio concluso con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La Corte di Appello, in particolare, ravvisava la tardività dell’istanza, in quanto presentata oltre il termine decadenziale di sei mesi dalla definizione del giudizio presupposto, previsto dall’art. 4 della richiamata legge n. 89 del 2001.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Vellucci Achille Maria, in qualità di procuratore speciale di Calzetta Antonio, affidandosi a tre motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 89 del 2001 e 640 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto tener conto che la proposizione dell’istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo oltre il termine semestrale previsto dalla legge era dipesa dall’indisponibilità delle copie degli atti del giudizio presupposto sino al 22.3.2001.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 152, 153 e 155 c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente valorizzato l’assenza di una istanza di rimessione in termini, senza considerare che, nel caso di specie, la decadenza del termine non era dipesa da fatto imputabile alla parte, ma a mere esigenze organizzative dell’ufficio giudiziario. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha, condivisibilmente, affermato che “… se è vero che il legislatore prevede che, unitamente al ricorso, devono essere presentati i documenti elencati all’art. 3 comma 3 legge 89/01, è anche vero che non viene comminata alcuna decadenza per il mancato deposito dei detti documenti, ma anzi il comma 4 del medesimo articolo di legge prevede, attraverso il richiamo all’art. 640 c.p.c., che il giudice, qualora ritenga che la documentazione prodotta a supporto del ricorso sia insufficiente, debba invitare il ricorrente ad integrarla; e solo il mancato ottemperamento a tale ordine comporterà il rigetto della domanda: nel caso di specie, pertanto, nulla avrebbe impedito all’odierno opponente di presentare il ricorso nei termini ed attendere poi l’eventuale ordine del giudice di integrazione della documentazione ai sensi dell’art. 640 c.p.c.” (cfr. pag. 3 del decreto impugnato).

A parte il mero lapsus calami di aver indicato la parte istante come “opponente”, mentre nel caso specifico l’opposizione era stata introdotta dal Ministero, soccombente in prime cure, l’affermazione della Corte di Appello è pienamente condivisibile, e coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, la legge (art. 2, comma secondo, legge n. 89 del 2001) affida l'accertamento in concreto della violazione al giudice: la parte ha indubbiamente un onere di allegazione e dimostrazione, ma esso riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, e spetta poi al giudice - sulla base dei dati suddetti e di quelli eventualmente addotti dalla parte resistente - verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se vi sia stata una violazione del termine ragionevole, avvalendosi anche - secondo il modello processuale di cui agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. adottato dalla legge (art. 3, comma 4, legge cit.) - di poteri di iniziativa, i quali si estrinsecano attraverso l'assunzione di informazioni che, espressamente prevista dall'art. 738 cod. proc. civ., non resta subordinata all'istanza di parte.

Pertanto, il giudice – pur non essendo obbligato ad esercitare tali poteri, potendo attingere "aliunde" le fonti del proprio convincimento– non può ascrivere alla parte una asserita carenza probatoria superabile con l'esercizio dei poteri di iniziativa d'ufficio, né, tanto meno, può ignorare la richiesta della parte ricorrente di acquisire, ai sensi dell'art. 3, comma quinto, della legge n. 89 del 2001, gli atti del processo presupposto e fondare il proprio convincimento su mere ipotesi in ordine alle cause della durata dello stesso” (Cass.

Sez.1, Sentenza n. 17249 del 28/07/2006, Rv. 594064; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez.6 - 2,Sentenza n. 1936 del 03/02/2015, Rv. 634204, che conferma l’esistenza di un potere ufficioso del giudice diacquisizione degli atti posti in essere nel processo presupposto). L’odierno ricorrente, dunque, non aveva alcuna ragione per non rispettare il termine decadenziale di sei mesi previsto, in via generale, dall’art. 4 della legge n. 89 del 2001. Con il terzo motivo, il ricorrente contesta la statuizione relativa alle spese del giudizio di merito.

In considerazione dell’inammissibilità delle prime due doglianze, anche questa censura è inammissibile, poiché il giudice di merito ha regolato le spese dell’intero giudizio, articolato nella fase sommaria ed in quella, successiva, di opposizione, in funzione del criterio della soccombenza”. Il Collegio condivide la proposta del relatore, precisando che in essa, per mero errore materiale, è stato indicato che il Ministero non avrebbe svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità, laddove, al contrario, la parte pubblica risulta costituita mediante controricorso ritualmente notificato e depositato.

La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale è inammissibile, perché depositata oltre la scadenza del termine previsto dall’art. 380 bis c.p.c. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.000oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev