Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding legal fee payment order appeal procedures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Marcello Magliocchetti's cassation appeal inadmissible against a lower court ruling that rejected his challenge to a legal fee payment order. Magliocchetti argued the appellate court erred by refusing to grant parties a deadline to transform the trial format and integrate documents, citing specific civil procedure articles. The court rejected this claim because the first-instance proceedings were conducted under specific rules that precluded an appeal, requiring a direct petition to the Supreme Court instead.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 D.Lgs. n. 150/2011; Art. 380-bis c.p.c.: The principle that filing an appeal with an incompetent judge prevents the loss of appeal rights does not apply when a different remedy than the one granted by law has been pursued.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4391/2022 R.G. proposto da : MAGLIOCCHETTI MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIO FAA' DI BRUNO n. 28, presso lo studio dell’avvocato STRIGARI FRANCESCO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TESEO ROBERTO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 8434/2021 depositata il21/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere STEFANO OLIVA. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata, n. 8434/2021, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da Magliocchetti Marcello avverso l’ordinanza, resa dal Tribunale di Civitavecchia nelle forme di cui all’art. 14 del D.
Lgs. n. 150 del 2011, con la quale l’appellante era stato condannato al pagamento del compenso dovuto a Teseo Marcello a fronte delle prestazioni professionali di assistenza legale rese da quest’ultimo in favore del predetto appellante. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Magliocchetti Marcello, affidandosi ad un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD.
PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la sentenza impugnata, n. 8434/2021, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da Magliocchetti Marcello avverso l’ordinanza, resa dal Tribunale di Civitavecchia nelle forme di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011, con la quale l’appellante era stato condannato al pagamento del compenso dovuto a Teseo Marcello a fronte delle prestazioni professionali di assistenza legale rese da quest’ultimo in favore del predetto appellante. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Magliocchetti Marcello, affidandosi ad un unico motivo.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva. Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 4 del D. Lgs. n. 150 del 2011, 38, 50, 156 e 161 c.p.c., 24 e 101 Cost., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto assegnare alle parti un termine per trasformare il rito ed integrare gli atti. La censura è inammissibile. L’art. 4, infatti, si riferisce al giudizio di primo grado, e non anche all’appello. Nel caso di specie, è pacifico che il primo grado si sia svolto nelle forme dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2001; di conseguenza, il provvedimento conclusivo non poteva essere appellato, ma avrebbe dovuto – al più–essere fatto oggetto di ricorso innanzi la Corte di Cassazione.
Corretta, dunque, appare la statuizione della Corte distrettuale, che ha ritenuto il gravame inammissibile. Sul punto, va ribadito che “Il principio secondo il quale la proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza dall'impugnazione non trova applicazione quando sia stato esperito un rimedio diverso da quello concesso dalla legge” (Cass. Sez.6 - 1, Ordinanza n. 15395del 20/07/2020, Rv. 658707) ”. Il Collegio condivide la proposta del relatore. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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