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Ordinanza — n. 2013/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against traffic fine due to lack of evidence of contradictory reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2013/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the company's claim that the appellate court contradicted itself regarding tachograph evidence. The court found the lower courts correctly applied the principle that appeals must cite specific evidence omitted by the judge, not merely request a general review of factual findings. Consequently, the appeal was dismissed because the appellant failed to demonstrate a violation of procedural rules concerning the evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 360 n. 4, 5 c.p.c.: An appeal alleging violation of Art. 115 c.p.c. requires proof that the court used evidence not introduced by parties, while Art. 116 violations are only admissible if the court disregarded the prudent evaluation of evidence without legal basis.

Parole chiave

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inadmissible appeal contradictory reasoning evidence evaluation prudent appreciation traffic violation fine tachograph records procedural admissibility guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
civ., che,secondo l’orientamento di questa Corte, p er dedurre la violazione dell'art. 115 c od .
Art. 116 c.p.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360 n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
in relazione all’art. 360 n.
Art. 13 legge n. 689 del 1981
20867 del 2020 ); il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
Art. 348 ter, comma 5 c.p.c.
20712 ) “; la censura di omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio non è proponibile ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., risultando la sentenza di appello fondata sulle medesime ragioni di fatto accolte dalla decisione di primo grado .
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
20867 del 2020 ); il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da Luciano Trasporti s.r.l.
art. 132 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 20867 del 2020
Cass. n. 11301 del 2018
Cass. n. 4825 del 2018
Cass. n. 20712 del 2015
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27769-2021 proposto da: LUCIANO TRASPORTI S.R.L. 06453910728, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO DE ZIO DI MYRA; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - nonchè contro PREFETTURA DI ROVIGO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso la sentenza n. 200/2021 del TRIBUNALE di ROVIGO, depositata il 26/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da Luciano Trasporti s.r.l. per la cassazione della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 200 del 2 6 marzo 202 1 , che aveva confermato la statuizione del giudice di pace di rigetto della sua opposizione ai verbali di accertamento elevati dalla Polizia stradale per violazione dell’art. 179 comma 2, codice della strada, in quanto l’autocarro di proprietà della società ricorrente “circolava senza aver inserito la propria carta tachigrafica”; visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato; il primo motivodi ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1 n. 4, artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c, lamentando che il giudice di appello non abbia considerato la decisività delle risulte istruttorie dedotte dalla ricorrente (in particolare l’autorizzazione dell’Ufficio Provincialedel Dipartimento dei Trasporti all’utilizzo della targa prova, da considerarsi quindi quale esimente), giungendo a contraddirsi nella parte della motivazionein cui prima ha affermato che la Luciano Trasporti s .r.l. aveva omesso di dimostrare che il veicolo di sua proprietà circolavacon targa prova e poi ha conclusoritenendo che i documenti prodotti dal ricorrente non potessero ritenersi sufficienti edesaustivi; il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 13 legge n.689 del 19 81 con riferimento all’art. 13 comma 3 Circolare Ministeriale del 22 luglio 2011 e art 19 comma 3 Regolamento CE n. 561/2006 con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c., assume ndo l’erroneità della statuizione impugnata nella parte in cui ha affe rma to che “dall’istruttoria documentale risulta che la suddetta circolare sia stata correttamente applicata dall’amministrazione posto che in ciascun verbale vi è il riferimento al fatto che la stampa del cronotachigrafo è stata allegata come fonte di prova.

Gli esiti di misurazione, infatti, sono stati richiamati ed allegati a ciascun verbale”, senza tuttavia che il download di tali dati (del tachigrafo) fosse stato formalizzato attraverso un apposito verbale, a detta del ricorrente necessario affinché tali dati potessero avere essere utilizzati comeprova; il ricorso appare inammissibile in quanto il primo motivo non investe con critiche specifiche la ratio decidendi della sentenza impugnata (che hatra le altre cose confermato l’inapplicabilità al caso di specie dell’esimente della targa prova non reputando sufficienti i documenti prodotti dal ricorrente in quanto non idonei a dimostrare il motivo della circolazione su strada con targa provae rilevando che le lunghe distanze percorse si configuravano incompatibili con l’esecuzione di prove su strada ) masi limita a richiedere , in realtà , un generale riesame della decisione adottata dal Tribunale; anche con riferimento al secondo motivo,la questione sollevata investe un mero accertamento di fatto da parte del giudice di merito, che ha positivamente verificato l’adempimento da parte dell’Amministrazione della menzionata circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre non appare pertinente il richiamo ai precedentiarresti di questa Corte n. 11301 e n. 4825 del 2018, atteso che il primo affronta il tema relativo allo sviluppo dei dati della carta tachigrafica sotto il profilo affatto diverso dell’osservanza da parte dell’Amministrazione del termine di contestazione della violazione, ai sensi dell’art. 201 codice della strada, mentre il secondo ribadisce, proprio a proposito delle violazioni in esame, il principio che la validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, sicché al “ trasgressore può essere notificato, a norma dell'art. 201 C.d.S., anche una sintesi del processo verbale di infrazione che contenga i soli estremi necessari ad individuare l'imputazione ed il processo verbale di riferimento ( Cass. n. -4-Ric. 2015 n. 20712 ) “; la censura di omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio non è proponibile ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., risultando la sentenza di appello fondata sulle medesime ragioni di fatto accolte dalla decisione di primo grado .

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore, dovendosi osservare, a conferma della conclusione di inammissibilità del ricorso, in relazione alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., che,secondo l’orientamento di questa Corte, p er dedurre la violazione dell'art. 115 c od . proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativaal di fuori dei poteri officio si riconosciutiglidalla legge, mentre la censura di violazione dell'art. 116 cod proc. civ.

è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", attribuendole un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente mezzo di prova ( Cass. S.U. n. 20867 del 2020 ); il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se