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Ordinanza — n. 1981/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural impropriety due to failure to deposit certified copy of lower court order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1981/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal improcedible because the appellant failed to deposit the certified copy of the contested order with the notification report as required by law. Although the lower court had ruled against the appellant, the appellant only submitted an unauthenticated copy while the opposing party remained inactive. The court dismissed the appeal because the statutory requirement for the certified document was not met, and the appeal was also filed outside the sixty-day deadline.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 285 c.p.c.: The failure to deposit the certified copy of the contested decision with the notification report renders the appeal improcedible, as this formal requirement is essential for verifying the timeliness of the appeal.

Parole chiave

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improcedibility appeal certified copy requirement notification report deposit art 369 cpc procedural defect cassation compenso per prestazioni compensazione della rendita retribuzione non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Invero, l’art. 369 c.p.c. prevede, a pena di improcedibilità, che il ricorrente debba depositare, unitamente al ricorso, copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica.
Art. 285 c.p.c.
Non è stato in alcun modo possibile rinvenire agli atti la copia autentica dell’ordinanza impugnata con la relazione di notificazione, specificamente ai sensi dell’art. 285 c.p.c., debitamente depositata unitamente al ricorso nel termine, a pena di improcedibilità, di cui al primo comma dell’art.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 369 c.p
Invero, l’art. 369 c.p.c.
art. 285 c.p
Non è stato in alcun modo possibile rinvenire agli atti la copia autentica dell’ordinanza impugnata con la relazione di notificazione, specificamente ai sensi dell’art. 285 c.p.c., debitamente depositata unitamente al ricorso nel termine, a pena di improcedibilità, di cui al primo comma dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 12658/2017
Quest’ultimo onere, in particolare, è funzionale all’ordinato svolgersi del giudizio di legittimità e soprattutto alla verifica della tempestività dell’impugnazione (ex multisCass., n. 12658/2017).
Cass., SS.UU., n. 10648/2017
Cass., n. 11386/2019
Cass., n. 17066/2013
11386/2019 e Cass., n. 17066/2013).
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6657-2022 proposto da: GIUFFREDO ROBERTA, domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO CIPOLLA; -Ricorrente - contro CONDOMINIO DI VIA GUSTAVO ROCCELLA 50 PALERMO; -Intimato - avverso l'ordinanza n. 1146/2021 del GIUDICE DI PACE di PALERMO, depositata il 29/11/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 01/12/2022, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI; Rilevato che: Con ricorso ex art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011, Roberta Giuffredo conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Palermo, il Condominio di Via Gustavo Roccella 50, al fine di sentirlo condannare al pagamento dei compensi professionali dovuti per la cura, insieme ad altro difensore, Paolino Graviano, di alcuni ricorsi per ingiunzione ante causam, nell’interesse del suddetto Condominio; si costituiva il Condominio di Via Gustavo Roccella 50, eccependo l’improcedibilità della domanda per mancato invito alla convenzione di negoziazione assistita, nonché l’intervenuto integrale ed esatto adempimento dell’obbligazione; il Giudice di Pace di Palermo, con ordinanza n. 1146/2021, rigettava la domanda della ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto, avendo il Condominio di Via Gustavo Roccella 50 provato di avere saldato le competenze professionali richiestedal difensore; per la cassazione dell’ordinanza ricorre Roberta Giuffredo sulla base di un unico motivo; il Condominio di Via Gustavo Roccella 50 non ha svolto alcuna attività difensiva; il relatore ha formulato proposta, ex art.380 bis c.p.c., di improcedibilità del ricorso;

Considerato che: è pregiudiziale –in quanto attiene alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte della ricorrente, della relata di notifica dell’ordinanza impugnata, depositata il 29/11/2021 e notificata in data 28/12/2021. Il ricorrente, infatti, si è limitato a depositarne copia autentica con attestazione di conformità sprovvista della relazione della relativa notificazione, senza, peraltro, che la copia notificata dell’ordinanza possa rinvenirsi nella produzione del controricorrente, rimasto intimato.

Invero, l’art. 369 c.p.c. prevede, a pena di improcedibilità, che il ricorrente debba depositare, unitamente al ricorso, copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica. Quest’ultimo onere, in particolare, è funzionale all’ordinato svolgersi del giudizio di legittimità e soprattutto alla verifica della tempestività dell’impugnazione (ex multisCass., n. 12658/2017). La giurisprudenza ha mitigato il rigore formalistico dell’art. 369 c.p.c. prevedendo che non abbia luogo la sanzione dell’improcedibilità qualora la sentenza impugnata, unitamente alla relata di notifica, risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio (Cass., SS.UU., n. 10648/2017).

Un’altra ipotesi in cui, nonostante l’omesso deposito della sentenza impugnata e della relata di notificazione, il ricorso va egualmente ritenuto procedibile è integrata qualora la sua notificazione si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo cui tende la prescrizione normativa, ossia consentire al giudice di accertarne la tempestività del termine in relazione al termine di impugnazione (Cass., n. 11386/2019 e Cass., n. 17066/2013).

Ciò premesso, il ricorrente ha espressamente dichiarato che l’ordinanza n. 1146/2021 emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data 19/10/2021 e pubblicata in data 29/11/2021, è stata notificata in data 28/12/2021 (cfr. ricorso, pag.1). Non è stato in alcun modo possibile rinvenire agli atti la copia autentica dell’ordinanza impugnata con la relazione di notificazione, specificamente ai sensi dell’art. 285 c.p.c., debitamente depositata unitamente al ricorso nel termine, a pena di improcedibilità, di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c..

Né risulta essere stata prodotta dal Condominio intimato, il quale non ha svolto alcuna attività difensiva in tale sede. Occorre, altresì, rilevare che l’ordinanza del Giudice di Pace di Palermo è stata pubblicata in data 29/11/2021, mentre il ricorso dell’avvocato Roberta Giuffredo è stato notificato al Condominio di Via Gustavo Roccella n. 50, in data 25/02/2022 e, pertanto, ben oltre il decorso del termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza impugnata. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile. Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b