Ordinanza Interlocutoria — n. 1928/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28495-2021 proposto da: SAM CAR SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRA MILITERNO; - ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - COITtroricorrente- avverso la sentenza n. 759/2/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE, depositata il 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2697 cod. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 1928/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La società contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. Considerato che con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2424-bis Ric. 2021 n. 28495 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- cod. civ., nonché dei principi contabili dell'OIC in connessione con l'art. 30 della legge n. 724 del 1994 e dell'art. 2697 cod. civ. in quanto la società contribuente è risultata pienamente operativa sulla base della corretta allocazione contabile delle autovetture tra le rimanenze.
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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28495-2021 proposto da: SAM CAR SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRA MILITERNO; - ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - COITtroricorrente- avverso la sentenza n. 759/2/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE, depositata il 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IRES, IRPEF ed IVA del 2006 con il quale veniva evidenziata la mancata operatività dell'azienda, determinandosi il reddito minimo calcolato in base a quanto previsto dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello dell'Ufficio perché la società contribuente ha acquistato delle auto senza mai rivenderle, ad eccezione di due autovetture, ponendo in essere atteggiamenti che lasciavano intravedere la volontà di trattenere presso di sé tali autovetture, tanto da partecipare a gare automobilistiche di pregio e vincendo dei premi; inoltre per tali auto veniva pagato il bollo auto, cosicché tali automezzi non erano destinati alla rivendita.
La società contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. Considerato che con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2424-bis Ric. 2021 n. 28495 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- cod. civ., nonché dei principi contabili dell'OIC in connessione con l'art. 30 della legge n. 724 del 1994 e dell'art. 2697 cod. civ. in quanto la società contribuente è risultata pienamente operativa sulla base della corretta allocazione contabile delle autovetture tra le rimanenze.
Il Collegio reputa opportuna la trattazione dinanzi alla sezione tributaria, in ragione di quanto previsto dall'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851) mancando l'evidenza decisoria, e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rimette la causa alla sezione tributaria e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 13