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Ordinanza Interlocutoria — n. 1926/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax dispute proceedings pending simplified settlement under new tax law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1926/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the tax litigation between Teleradio Regione s.r.l. and the Revenue Agency pending the definition of a simplified settlement. The lower tribunal had upheld the agency's appeal against a provincial commission decision regarding VAT and Irap assessments for 2008, relying on the signatory's delegated authority. The court granted the taxpayer's request to pause the process under the new tax law, directing the case to a new docket for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 1 e comma 10 della legge n. 130/2022; The court may suspend tax proceedings upon the taxpayer's request to utilize the simplified settlement procedure defined in the new legislation.

Parole chiave

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tax suspension simplified settlement revenue agency Cassation procedure VAT assessment delegated authority procedural stay indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 1 della legge n. 130/2022
civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; CONSIDERATO CHE - parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n.
Art. 5 comma 10 della legge n. 130/2022
civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; CONSIDERATO CHE - parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ
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Testo completo

seguente ORDINANZA W7C--P.,,i,)17:)e,',:?2,., . Sul ricorso iscritto al numero 4714 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Teleradio Regione s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato alla memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del deceduto difensore già nominato, dall'Avv. Giuseppina Pistone, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) giuseppina.pistone@pec.ordineavvocaticatania.it ;; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della CTR della Sicilia n. 3465/06/2020, depositata in data 29 giugno 2020, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - Teleradio Regione s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 392/04/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa di accoglimento del ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento n. TYZ03E100867 emesso, a seguito di p.v.c. della G.d.F., Tenenza di Modica, per l'anno 2008, ai fini Irap e Iva per l'importo di euro 7.369,00, oltre interessi e sanzioni; -in punto di diritto, la CTR ha affermato che l'Agenzia delle entrate aveva provato, in forza di documenti depositati in appello (l'atto dispositivo n. 111/13 con cui il Direttore provinciale aveva disciplinato le deleghe attribuite ai responsabili degli uffici, ai capi aerea e ai capi team, nonché l'atto del 10.7.2012 con cui il medesimo Direttore provinciale aveva attribuito l'incarico di capo team al dott.

G. Occhipinti) che il funzionario sottoscrittore (dott. G. Occhipinti) dell'atto impositivo fosse titolare della qualifica di capo team e che a tale qualifica corrispondesse la legittimazione conferita dal Direttore provinciale a sottoscrivere avvisi di accertamento di importo non superiore a euro 25.823,00; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; CONSIDERATO CHE - parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima legge;

P.Q. M. La Corte sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023. Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione alla sezione tributaria. Rom