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Ordinanza Interlocutoria — n. 1924/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 1924/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1924/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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te ORDINANZA iN)TeCJL,Csj(e\na sul ricorso n. 14376-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro CRISTINA ANNA MARIA MOTISI (C.F. MTSCST48P60Z1140), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. ROBERTO PIGNATONE e dall'AVV. MARIA SERENA COSTA, unitamente ai quali è dom.ta ope legís in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; - controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 7226/01/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIANA, depositata il 14/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 1924/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 14376-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro CRISTINA ANNA MARIA MOTISI (C.F. MTSCST48P60Z1140), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. ROBERTO PIGNATONE e dall'AVV. MARIA SERENA COSTA, unitamente ai quali è dom.ta ope legís in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; - controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 7226/01/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIANA, depositata il 14/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione assistenza amministrativa fiscale internazionale ricupero d'imposta detrazione fiscale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
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Testo completo

te ORDINANZA iN)TeCJL,Csj(e\na sul ricorso n. 14376-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro CRISTINA ANNA MARIA MOTISI (C.F. MTSCST48P60Z1140), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. ROBERTO PIGNATONE e dall'AVV. MARIA SERENA COSTA, unitamente ai quali è dom.ta ope legís in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; - controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 7226/01/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIANA, depositata il 14/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a CRISTINA ANNA MARIA MOTISI un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F, addizionale comunale e regionale, oltre sanzioni, relativamente all'anno di imposta 2008; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Palermo che, con sentenza n. 6764/9/14, accolse parzialmente il ricorso; che tanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE quanto CRISTINA ANNA MARIA MOTISI proposero appello, rispettivamente in via principale ed in via incidentale, innanzi alla C.T.R. della Regione siciliana, la quale, con sentenza n. 7226/01/2020, depositata il 14/12/2020 rigettò entrambi i gravami osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - che "il Collegio è dell'avviso che la sentenza sia corretta e quindi condivide e fa proprie le motivazioni della stessa"; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato ad un motivo, CRISTINA ANNA MARIA MOTISI; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; che parte controricorrente ha depositato telennaticamente (in data 7.11.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della I. n. 130 del 2022;

Ric. 2021 n. 14376 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -2- che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima I. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria;

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tribu