Ordinanza Interlocutoria — n. 1922/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnte ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28667-2021 proposto da: CA.BA S.N.C. DI PALUMBO GIUSEPPE & CO., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, (C/0 DOTT.SSA SANTINA MURANO) VIA PELAGIO I, N. 10 ROMA, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DI LIETO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difendi, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5948/4/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 1922/2023 — snciv · Corte di Cassazione: LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso il diniego di definizione agevolata non prevedendo l'art. 24 ter del d.lgs. n. 504 del 1995 aliquote ridotte per le imprese che svolgono attività di trasporto di persone mediante il noleggio di autobus con conducente; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello della parte contribuente affermando che l'art. 24 ter del d.lgs. n. 504 del 1995 prevede una aliquota agevolata solo per il trasporto regolare di passeggeri e non per quello occasionale, come nella specie, svolgendo l'impresa contribuente attività di trasporto viaggiatori mediante il noleggio di autobus con conducente.
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nte ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28667-2021 proposto da: CA.BA S.N.C. DI PALUMBO GIUSEPPE & CO., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, (C/0 DOTT.SSA SANTINA MURANO) VIA PELAGIO I, N. 10 ROMA, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DI LIETO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difendi, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5948/4/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso il diniego di definizione agevolata non prevedendo l'art. 24 ter del d.lgs. n. 504 del 1995 aliquote ridotte per le imprese che svolgono attività di trasporto di persone mediante il noleggio di autobus con conducente; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello della parte contribuente affermando che l'art. 24 ter del d.lgs. n. 504 del 1995 prevede una aliquota agevolata solo per il trasporto regolare di passeggeri e non per quello occasionale, come nella specie, svolgendo l'impresa contribuente attività di trasporto viaggiatori mediante il noleggio di autobus con conducente.
Avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/96/CE e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 ed erronea applicazione dell'art. 24 ter del d.lgs. n. 504 del 1995 per avere il ricorrente Ric. 2021 n. 28667 sez.
MT - ud. 22-11-2022 -2- diritto al rimborso dell'accisa gasolio per i servizi di noleggio autobus con conducente espletate tra il 2016 e il 2018. Il Collegio reputa opportuna la trattazione dinanzi alla sezione tributaria, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851) mancando l'evidenza decisoria, e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rimette la causa alla sezione tributaria e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella ca