Cassation court remits tax appeal case to regional tribunal regarding notification address and procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the Revenue Agency's appeal and the taxpayer's incidental appeal, finding no decisive evidence to justify a ruling on specific procedural grounds. The court determined that the lower tribunal correctly applied principles regarding notification addresses and the taxpayer's duty to communicate residence changes. Consequently, the case was remitted to the regional tax tribunal for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.: The Supreme Court remits the case to the regional tribunal when the lower court fails to rule on incidental appeals due to lack of decisive evidence, even if the main appeal is dismissed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18414-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - MILITERNI DIEGO, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 145, presso lo studio dell'avvocato ANNA PAOLA AIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE DE ROSA; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 917/3/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 28/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di intimazione d pagamento per IRPEF, IRAP ed IVA per gli anni d'imposta 2010, 2011, 2012; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l'appello della parte contribuente affermando che le notificazioni degli atti in questione sono avvenute presso un indirizzo diverso da quello ove da tempo il contribuente ha trasferito la propria residenza, trasferimento registrato in sede amministrativa, pertanto reso pubblico e documentato.
Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e contestuale ricorso incidentale e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso e l'accoglimento del ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la sentenza impugnata considerato che il Ric. 2021 n. 18414 sez.
MT - ud. 22-11-2022 -2- L! A contribuente non aveva mai comunicato lo spostamento della residenza a Barano d'Ischia (NA), non essendo tenuto l'Ufficio a compiere ricerche anagrafiche; peraltro, in virtù del principio di affidamento e buona fede, il messo, dopo aver consegnato al portiere l'atto da notificare ed aver inviato la raccomandata informativa, non può essere gravato da ulteriori adempimenti. Con l'unico motivo di ricorso incidentale il contribuente lamenta violazione dell'art. 360 comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 per non avere la sentenza impugnata pronunciato sui motivi di appello proposti dal contribuente quanto alla da lui asserita intervenuta decadenza della richiesta impositiva nonché alla prescrizione della pretesa impositiva in ordine alle sanzioni ed interessi.
Il Collegio reputa opportuna la trattazione dinanzi alla sezione tributaria, in ragione di quanto previsto dall'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851) mancando l'evidenza decisoria, e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rimette la causa alla sezione tributaria e rinvia a nuovo ruolo. C