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Ordinanza Interlocutoria — n. 1920/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 1920/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1920/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19537-2022 proposto da: DIMASI MARIA ROSARIA, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2931/21/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 27/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 369 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 1920/2023 — snciv · Corte di Cassazione: MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2022 n. 19537 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- R.g. 19537/2022 Di Masi Maria Rosaria c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Come si evince dal controricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, Di Masi Maria Rosaria ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della CTR della Lombardia - n. 2931/21/2021- avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014, ma ne ha omesso il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [artt. 375, 387c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto).

Parole chiave

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dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione produzione tardiva di documenti arretrati d'imposta opposizione tardiva omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 369 c.p
2931/21/2021- avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014, ma ne ha omesso il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19537-2022 proposto da: DIMASI MARIA ROSARIA, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2931/21/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 27/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2022 n. 19537 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- R.g. 19537/2022 Di Masi Maria Rosaria c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Come si evince dal controricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, Di Masi Maria Rosaria ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della CTR della Lombardia - n. 2931/21/2021- avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014, ma ne ha omesso il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [artt. 375, 387c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto).

A Considerato che: // la causa in oggetto pone il problema della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento del doppio contributo unificato della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002. Sul tema è stata rimessa alle determinazioni del Primo Presidente ai fini della sua eventuale assegnazione alle sezioni unite civili, all'udienza del 18 ottobre 2022 con rg. 7443/2022. La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo e dinanzi alla sezione tributaria in attesa della decisione.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo dinanzi alla sezione tributaria. Roma, 19 ottobre 2022 Il Preside