Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1911/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to missing special power of attorney and lack of specific prejudice claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1911/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible for formal defects rather than substantive legal errors. The relator and Collegio identified that the attached power of attorney was illegible and failed to specify the defender's name or the procedural phase for which it was issued, creating a discrepancy between the signatories and the number of appellants. Furthermore, the court ruled that the lawyer who requested fee deduction in the preliminary proceedings did not assume the status of a party to the main action and thus lacked standing to complain about the excessive length of proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.; Art. 182, comma 2, c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the special power of attorney is illegible or fails to specify the defender and the procedural phase, and if the lawyer requesting fee deduction in the preliminary proceedings is not a party to the main action.

Parole chiave

Generato dall'IA
special power of attorney procedural phase specification fee deduction lawyer standing in civil proceedings inadmissibility of appeal excessive length of proceedings unified contribution payment termini di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
Art. 182, comma 2, c.p.c.
Quanto alla mancanza di procura deve evidenziarsi che dopo la formulazione della suddetta proposta le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il vigente art. 182, comma 2, c.p.c. non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite (Sezioni Unite Civili, sentenza n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15964 del 18/05/2022
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012
664884; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012, Rv.
Sezioni Unite Civili, sentenza n. 37434 del 21 dicembre 2022
non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite (Sezioni Unite Civili, sentenza n. 37434 del 21 dicembre 2022).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1599/2022 R.G. proposto da: FRIZZALE ANTONIA, FRIZZALE GIUSEPPE, FRIZZALE DOMENICO, LOJODICE OSCAR, FRIZZALE MICHELE, FRIZZALE MARIA, elettivamente domiciliati in Bari, Via G. Pascoli N. 39, presso lo studio dell'avvocato OSCAR LOJODICE (LJDSCR55H02A662W) che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato - avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO DI BARI n. 1187/2020 depositato il 04/06/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:

1. Antonia Frizzale, Giuseppe Frizzale, Domenico Frizzale, Oscar Lojodice Michele Frizzale e Maria Frizzale hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello di Bari che ha confermato il decreto del giudice monocratico di rigetto di domanda di equo indennizzo per irragionevole durata del processo.

2. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della contròversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui i ricorrenti lamentano la violazione dell'art.

4. L. N. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, in relazione alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19883/2019. In particolare, i ricorrenti lamentano l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha affermato che il principio di unitarietà tra la fase di cognizione e la fase esecutiva, ai fini della verifica dell'osservanza del termine ex art. 4 I. n. 89 del 2001, non avrebbe portata generale, ma sarebbe applicabile solamente ove il giudizio presupposto sia relativo ad una domanda di equa riparazione, laddove nella fattispecie il giudizio presupposto aveva ad oggetto una causa previdenziale.

Lamentano, ancora, i ricorrenti, che la Corte territoriale avrebbe errato a non ritenere comunque rispettato il termine semestrale, anche non applicando alla fattispecie il principio di unitarietà tra la fase di cognizione e quella esecutiva. Ric. 2022 n. 1599 sez. M2 - ud. 16-12-2022 -2- 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: Per quel che concerne i ricorrenti Frizzale Antonia, Frizzale Giuseppe, Frizzale Maria, Frizzale Michele e Frizzale Domenico, il ricorso risulta inammissibile per difetto di procura speciale: infatti, il mandato in calce al ricorso è del tutto illeggibile e non consente di individuare né il nome del difensore nominato né la fase processuale per la quale è stato rilasciato, non essendovi peraltro corrispondenza tra il numero dei soggetti che hanno sottoscritto la procura (sei) e il numero di soggetti nel cui interesse viene proposto il ricorso (cinque).

Il ricorso proposto anche dall'Avv. Lojodice Oscar quale difensore di sé medesimo, risulta inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato quale pregiudizio avrebbe patito in proprio, considerato peraltro che l'istanza di distrazione delle spese, presentata nella fase di cognizione del giudizio presupposto, non vale a rendere il procuratore parte del giudizio, sicché egli non è legittimato a dolersi del superamento dei termini di ragionevole durata.

3. I ricorrenti non hanno depositato memoria 4. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Deve ribadirsi, infatti, l'orientamento consolidato secondo cui il difensore che abbia avanzato istanza di distrazione delle spese di lite non assume la veste di parte del giudizio presupposto destinataria della tutela apprestata dalla legge n. 89 del 2001, assumendo egli, semmai, veste autonoma solo allorquando agisca verso il soccombente per il pagamento delle spese processuali (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 2, Ordinanza n. Ric. 2022 n. 1599 sez. M2 - ud. 16-12-2022 -3- 15964 del 18/05/2022, Rv. 664884; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012, Rv. 624089). Quanto alla mancanza di procura deve evidenziarsi che dopo la formulazione della suddetta proposta le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il vigente art. 182, comma 2, c.p.c. non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite (Sezioni Unite Civili, sentenza n. 37434 del 21 dicembre 2022).

5. Il ricorso è inammissibile.

6. Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva la parte intimata.

7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, n