Cassation court quashes lower court order for insufficient motivation in lawyer fee liquidation for criminal defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Treviso Tribunal's order regarding lawyer fee liquidation due to insufficient reasoning. The appellant argued the tribunal failed to justify deductions and ignored specific defense activities, while the Ministry did not defend the decision. The court ruled that judges must explicitly state criteria and reasons for any fee reductions, finding the lower court's silence on specific tasks a violation of procedural obligations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.; Art. 12 D.M. 55/2014: A judge must explicitly state the criteria adopted and the reasons for any fee deductions in a lawyer's compensation order, as the correctness of the decision can only be controlled if such motives are clearly enumerated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30654/2021R.G., proposto da MANFREDI MARINA, rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Giribaldi, con domicilio in Cremona, Via Bottani n. 1. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Treviso, depositata in data 30.10.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9.12.2022dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. L’avv. Marina Manfredi impugna con ricorso in tre motivi l’ordinanza del Tribunale di Treviso che, pronunciando sulla domanda di pagamento delle spettanze professionali per la difesa di un imputato ammesso al gratuito patrocinio, ha confermato il Oggetto: compensi professionali decreto emesso dal GIP in data 23.8.2019, con cui era stato liquidato l’importo di € 3212,00, oltre accessori. Il Ministero non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. Il primo motivo denuncia la viola zione dell’art. 12 D.M. 55/2014, lamentando che il Tribunale, nel liquidare il compenso, non abbia tenuto conto della complessità dell’attività svolta, consistita nella difesa penale per fatti di omicidio aggravato, svoltosi in più udienze e con l’esame di complesse questioni in diritto. Il secondo motivo denuncia la violazione del D.M. 55/2014, per aver il Tribunale liquidato il compenso solo per talune attività difensive, nulla avendo riconosciuto per le indagini preliminari, per quelle difensive e per le attività svolte in fase cautelare. Il terzo motivo denuncia l’omessa e insufficiente motivazione, per aver il Tribunale respinto la richiesta di emendare il decreto di liquidazione, sostenendo che la richiesta era sproporzionata, ma senza spiegare le ragioni di tale decisione.
3. I tre motivi sono fondati. Questa Corte ha più volte ricordato che il giu d ice ha sempre l'obbligo di indicare il criterio adottato per la liquidazione del compenso e di esporre le ragioni per le quali abbia ritenuto di non attribuire al difensore voci elencate nella nota o di liquidare gli onorari in misura inferiore alle richieste, potendo esercitarsi il controllo sulla correttezza della decisione solo ove sia chiaramente enunciati i motivi di eventuali decurtazioni (Cass. 15443/2021; Cass. 1617/2020; Cass. 4871/2018; Cass. 16996/2018; Cass.8824/2018;
Cass. 18905/2017). A tale compito si è sottratto il Tribunale che, pur dando conto che, con il decreto impugnato, il difensore aveva ottenuto un importo superiore ai parametri medi per studio, introduzione, istruttoria e decisione, e quindi un compenso ritenuto congruo alla luce della complessità delle questioni, della natura della contestazione, del numero di udienze e dei testi escussi, si è pronunciato solo sui compensi della fase svoltasi dinanzi al Gip\Gup, senza provvedere sulle ulteriori richieste formulate dal difensore anche per la difesa esercitata nella fase cautelare (reale e personale) , durante le indagini preliminarie quelle difensive.
Nulla è detto – in motivazione – riguardo alle specifiche prestazioni elencate nella nota specifica. Sono quindi accolti i tre motivi di ricorso; l ’ordinanza è cassata in relazione a i motiv i accolt i , con rinvio della causa al Tribunale di Treviso, in persona di altro giudice, anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i tre motivi di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Treviso, in persona di altro Magistrato, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Cor