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Ordinanza — n. 1890/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal dismissal reversal due to improper procedural timing and lack of timely objection to irregularities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1890/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Taranto Tribunal's dismissal of an appeal, ruling that the lower court erred in declaring the appeal inadmissible. The appellant had filed the appeal within the statutory deadline, but the Tribunal incorrectly focused on formal defects in the filing method rather than the timely registration. The court held that because the opposing party did not raise objections to these formal irregularities during their first defense, such defects were cured, and the appeal should have proceeded to a merits review.

Regesto Legislator

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Art. 348 c.p.c.; Art. 342 c.p.c.: The inadmissibility of an appeal due to late filing is a strict interpretation derogating from the general nullity system; however, if the opposing party fails to raise exceptions regarding formal defects in the first useful defense, such defects are cured, and the court must evaluate the merits.

Parole chiave

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procedural inadmissibility timely filing requirements cure of formal defects first useful defense appeal registration rules nullity vs inadmissibility procedural timing rispetto dei requisiti formali

Disposizioni normative citate

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Art. 348 c.p.c.
L'improcedibilità dell'appello è comminata dall'art. 348, primo comma, c.p.c.
Art. 342 c.p.c.
Difatti, il Comune di Taranto, costituendosi nel rispetto del termine di legge, aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c.
Art. 113 c.p.c.
Art. 165 c.p.c.
Art. 347 c.p.c.
Art. 7 d.lgs. 150/2011
16598/2016; Cass.1063/2018; Cass. 7679/2019).
Art. 32 d.lgs. 150/2011
639/1910, l’appello era stato correttamente proposto con citazione, in applicazione del rito ordinario prescritto dall’art. 32 D.LGS. 150/2011, venendo in considerazione, ai fini della tempestività del gravame, la data di notifica della citazione, eseguita entro il termine semestrale dell’art.
art. 380 bis c.p
Il relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
art. 348 c.p
L'improcedibilità dell'appello è comminata dall'art. 348, primo comma, c.p.c.
art. 342 c.p
Difatti, il Comune di Taranto, costituendosi nel rispetto del termine di legge, aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20817/2006
Cass. S.U. 16598/2016
Cass. 1063/2018
Cass. 7679/2019
16598/2016; Cass.1063/2018; Cass. 7679/2019).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29557/2021R.G., proposto da SIMONETTI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Imperio, con domicilio in Taranto, Via Minniti 75/A. -RICORRENTE- contro COMUNE DI TARANTO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna Liuzzi, con domicilio eletto in Roma, alla Via Tazzoli n. 2, presso l’avv. Maria Antonia Gioffré. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1156/2021, depositata in data 12.5.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9.12.2022dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 1156/2021, il Tribunale di Taranto ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello proposto da Giuseppe Oggetto: sanzioni amministrative Simonetti avverso la sentenza del Giudice di pace n. 1012/2017, ritenendo che l’appellante non si fosse costituito nel termine di legge, avendo iscritto a ruolo la causa con il deposito di un ricorso alla Commissione tributaria regionale. Inoltre, poiché il gravame era stato proposto con citazione e non con ricorso,come previsto dal d.lgs. 150/2011 , e poiché l’atto non era stato depositato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, l’appello – secondo il giudice di merito - doveva considerarsi comunque tardivo.

Per la cassazione della sentenza Giuseppe Simonetti propone ricorso in tre motivi, illustrati con memoria. Il Comune di Taranto si difende con controricorso. Il relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c. e il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza: le censure espongono i fatti di causa e le violazioni denunciate con argomentazioni adeguatamente sviluppate e con un puntuale richiamo agli atti processuali, consentendo a questa Corte la decisione sulle questioni sollevate sulla base di quanto esposto nell’atto di impugnazione, non occorrendo una più analitica specificazione del contenuto dei documenti, delle questioni proposte nei precedenti gradi di causa e delle decisioni di merito.

3. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 113, 165, comma primo, 347, 348 c.p.c., sostenendo che l’iscrizione a ruolo era stata regolarmente e tempestivamente effettuata mediante il deposito dell’atto di appello e della sentenza impugnata, pur essendo stata allegata all’atto introduttivo anche una velina di un ricorso alla Commissione tributaria regionale. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., dolendosi che l’improcedibilità dell’appello sia stata pronunciata senza che l’amministrazione avesse tempestivamente sollevato eccezioni sulla regolarità della costituzione in giudizio del ricorrente, essendosi inizialmente difesa solo nel merito. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 7 e 32 d.lgs. 150/2011. Si afferma che l’appello era stato proposto correttamente con citazione, essendo stata impugnate intimazioni di pagamento sottoposte al rito ordinario.

4. I tre motivi sono fondati. Dall’esame degli atti di causa si rileva che il ricorrente aveva proceduto all’iscrizione a ruolo nel rispetto del termine di legge: è in atti l’attestazione di cancelleria che comprova la tempestività della costituzione, effettuata nei dieci giorni dalla notifica del gravame (in data 8.11.2017) ed è annotato nell’indice del fascicolo d’ufficio il deposito della citazione di appello che, in mancanza di rilievi del cancelliere, d eve considerarsi prodott o al momento dell’iscrizione (Cass. 20817/2006 ) , al più in allegato ad un ricorso tributario.

L'improcedibilità dell'appello è comminata dall'art. 348, primo comma, c.p.c. per l'inosservanza del termine di costituzione dell'appellante, non per il mancato rispetto delle forme di costituzione, sicché, essendo il regime dell'improcedibilità di stretta interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità, il vizio della costituzione tempestiva, inosservante delle forme di legge, soggiace al regime della nullità e al principio del raggiungimento dello scopo, in mancanza di rituale eccezione formulata nella prima difesa utile (Cass.

S.U. 16598/2016; Cass.1063/2018; Cass. 7679/2019). La tempestività dell’iscrizione a ruolo non consentiva, quindi, di dichiarare l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348 c.p.c., mentre, in mancanza di eccezioni formulate nella prima difesa utile, eventuali nullità, riconducibili alla mancata osservanza delle forme di costituzione da parte dell’appellante, erano sanate, con obbligo del Tribunale di valutare il merito delle contestazioni sollevate. Difatti, il Comune di Taranto, costituendosi nel rispetto del termine di legge, aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza nel merito, senza denunciare l’irregolarità - o l’assoluta mancanza - dell’iscrizione a ruolo (contestazione sollevata solo direttamente all’udienza d el 7.2.2018).

Va infine osservato che, essendo state impugnate ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910, l’appello era stato correttamente proposto con citazione, in applicazione del rito ordinario prescritto dall’art. 32 D.LGS. 150/2011, venendo in considerazione, ai fini della tempestività del gravame, la data di notifica della citazione, eseguita entro il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c., e non quella del deposito in cancelleria. Sono quindi accolti i tre motivi di ricorso. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Taranto, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i tre motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Taranto, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda