Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1889/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1889/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1889/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5467-2022 proposto da: ROCCHI ANDREA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato dagli avvocati FILIPPO CAMMELLI, CESARE BASCHIERI; -ricorrente - contro UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE 92071270406, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMPAOLO DACCI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1247/2021 del TRIBUNALE di FORLI', depositata il 14/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 360 cod. proc. civ, art. 1, comma 17 legge n. 228/12; Ordinanza — n. 1889/2023 — snciv · Corte di Cassazione: c) infine, è appena il caso di evidenziare che il ricorrente non si perita d’indicare con ordine le norme asseritamente violate o malamente applicate, avuto riguardo a punti decisionali esattamente perimetrati, laddove, per contro, l’alluvionale richiamo a norme e principi si inserisce in una sommaria e generale contestazione dell’epilogo . Il Collegio condivide il contenuto della proposta, rilevando che la memoria depositata – che non può certo sopperire alle lacune del ricorso per cassazione (cfr. Sez.2 Ord. N. 30760/2018) - non offre elementi per opinare diversamente.

Parole chiave

Generato dall'IA
contravvenzione alla circolazione violazione del segnale luminoso abbandono del procedimento per infrazione stradale contravvenzione per eccesso di velocità impugnabilità della decisione di rinvio rimborso delle spese di trasporto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 360 cod. proc. civ
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dell

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 17470/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5467-2022 proposto da: ROCCHI ANDREA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato dagli avvocati FILIPPO CAMMELLI, CESARE BASCHIERI; -ricorrente - contro UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE 92071270406, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMPAOLO DACCI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1247/2021 del TRIBUNALE di FORLI', depositata il 14/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO. Il Relatore ha formulato unaproposta nei termini seguenti: Osserva Andrea Rocchi ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Forlì, accogliendo l’appello proposto dall’Unione di Comuni della Romagna forlivese e in riforma della sentenza del Giudice di pace, rigettò l’opposizione avanzata dal medesimo avverso verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Il ricorrente, senza enunciare i motivi del ricorso, contesta la decisione d’appello per avere reputato che le foto effigiassero l’appellato e la sua autovettura (gli era stato contestato di aver attraversato incrocio perdurante il semaforo segnante il colore rosso); per avere disatteso il dubbio circa il regolare funzionamento del dispositivo; per non essere stata accertato il requisito della data.

Il ricorso risulta palesemente inammissibile:

a) questa Corte ha già avuto modo di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo (o i motivi, il che è lo stesso) del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., (ex multis, Sez. 5, n. 19959, 22/9/2014); il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a una delle cinque previsioni di legge, è tuttavia indispensabile che il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa (cfr., da ultimo Sez. 2, n. 17470/2018);

b) nel caso al vaglio il ricorso presenta una struttura atipica, promiscua e confusa, essendo diretto a censurare, piuttosto che gli specifici vizi di cui s'è detto il merito della decisione, invocando, nella sostanza, un improprio giudizio di terzo grado;

c) infine, è appena il caso di evidenziare che il ricorrente non si perita d’indicare con ordine le norme asseritamente violate o malamente applicate, avuto riguardo a punti decisionali esattamente perimetrati, laddove, per contro, l’alluvionale richiamo a norme e principi si inserisce in una sommaria e generale contestazione dell’epilogo . Il Collegio condivide il contenuto della proposta, rilevando che la memoria depositata – che non può certo sopperire alle lacune del ricorso per cassazione (cfr. Sez.2 Ord. N. 30760/2018) - non offre elementi per opinare diversamente.

Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabileratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibilee condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensidell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dell