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Ordinanza — n. 1888/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls suspension of ownership suit due to lack of prejudicial link with possession case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1888/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome Tribunal's order suspending the ownership lawsuit between the Guerra siblings. The Tribunal had suspended the case because a prior possession judgment was pending, but the Court found no valid prejudicial link under Article 295 of the Civil Procedure Code. The ruling clarifies that possessory judgments do not affect ownership claims and suspensions require specific statutory grounds absent in this scenario.

Regesto Legislator

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Art. 295 cod. proc. civ.; Art. 337, comma 2 cod. proc. civ.: When a prejudicial judgment is not yet final, suspension of the main action requires strict compliance with Article 337, paragraph 2, as Article 295 does not apply to ownership disputes influenced by pending possession cases.

Parole chiave

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prejudicial link suspension of proceedings possessory judgment ownership claim Civil Procedure Code judicial review annulment of order azione di reintegra

Disposizioni normative citate

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Art. 295 cod. proc. civ.
Qui è del tutto evidente che non esiste alcun nesso di pregiudizialità apprezzabile ex art. 295 cod. proc. civ., stante la impermeabilità della causa petitoria alle risultanze del giudizio possessorio (cfr.
Art. 337, comma 2 cod. proc. civ.
art. 295 cod. proc. civ
La ricorrente, dopo avere a lungo riportato le vicende processuali sottostanti, lamenta che il Giudice non avrebbe potuto disporre la sospensione del giudizio petitorio, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 295 cod. proc. civ.
art. 47 cod. proc. civ
Avverso il provvedimento di sospensione ricorre Antonella Guerra e Gianandrea Guerra resiste con memoria difensiva, ex art. 47 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 17395/2017, 123/1962, 2371/2012
La tutela possessoria è indubbiamente recessiva rispetto a quella petitoria e, di conseguenza, il giudicato possessorio nessun rilievo assume nel giudizio petitorio e anzi, il giudicato petitorio priva d’efficacia quello possessorio (cfr., ex multis, Cass. nn. 17395/2017, 123/1962, 2371/2012).
Sez. 6, n. 13823, 7//2016
337, comma 2 (Sez. 6, n. 13823, 7//2016, Rv.
n. 798/2015
Cass. n. 21763/2021
Cass. n. 2300/2016
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 12420-2022 proposto da: GUERRA ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCA SUCAPANE, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro GUERRA GIANANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANT'ANSELMO 7, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CARBONE, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro GUERRA MARIA LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 212, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO ROMANI, che la rappresenta e difende; -resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; lette le conclusioni scritte del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. FULVIO TRONCONE che ha chiesto di accogliere il ricorso, cassare l'ordinanza impugnata e rimettere gli atti al Tribunale di Roma per la prosecuzione del giudizio. Osserva Con ordinanza del 20/4/2022 il Tribunale di Roma sospese, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., il processo intrapreso da Antonella Guerra, avente ad oggetto l’accertamento del di lei acquisto a titolo originario d’un immobile, assumendo che la causa in corso fosse pregiudicata dalla prosecuzione nel merito di un giudizio possessorio iniziato da Gianandrea Guerra, dopo che il Tribunale aveva ordinato, con provvedimento del 27/12/2021 ad Antonella Guerra di reintegrare il fratello Gianandrea nel possesso del bene.

Avverso il provvedimento di sospensione ricorre Antonella Guerra e Gianandrea Guerra resiste con memoria difensiva, ex art. 47 cod. proc. civ. La ricorrente, dopo avere a lungo riportato le vicende processuali sottostanti, lamenta che il Giudice non avrebbe potuto disporre la sospensione del giudizio petitorio, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 295 cod. proc. civ. e, inoltre, la statuizione del giudizio possessorio nessuna refluenza avrebbe mai potuto avere su quello petitorio. Il ricorso è fondato. La tutela possessoria è indubbiamente recessiva rispetto a quella petitoria e, di conseguenza, il giudicato possessorio nessun rilievo assume nel giudizio petitorio e anzi, il giudicato petitorio priva d’efficacia quello possessorio (cfr., ex multis, Cass. nn. 17395/2017, 123/1962, 2371/2012).

In disparte non può non rilevarsi che, più in generale, secondo la consolidata e condivisa opinione di questa Corte, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, cod.proc. civ., sicché, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell'art. 295, cod. proc. civ., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi del menzionato art. 337, comma 2 (Sez. 6, n. 13823, 7//2016, Rv. 640357; n. 798/2015, Rv. 634272).

Anche le sezioni unite di recente sono intervenute con la sentenza n. 21763/2021. Qui è del tutto evidente che non esiste alcun nesso di pregiudizialità apprezzabile ex art. 295 cod. proc. civ., stante la impermeabilità della causa petitoria alle risultanze del giudizio possessorio (cfr. Cass. n. 2300/2016). Ciò premesso il provvedimento impugnato deve essere cassato e le parti rimesse davanti al Tribunale di Roma. Spese al merito

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette le parti davanti al Tribunale di