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Ordinanza — n. 1878/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS claim against lawyer, overturning prescription due to delayed payment deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1878/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's decision declaring INPS contributions prescribed for the years 2009 and 2010. The lower court had incorrectly calculated the five-year prescription period starting from the initial payment deadline in 2015, ignoring a subsequent decree that extended the actual payment deadline to July 2016. The court ruled that the prescription term must be calculated based on the final statutory deadline, thereby invalidating the dismissal of the INPS claim and remanding the case for a new judgment.

Regesto Legislator

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Art. 2935 cod. civ.; Art. 2, commi 26-31, legge n. 335/1995; Art. 1 d.P.C.M. 10 giugno 2010: The prescription period for social security contributions must be calculated based on the final statutory payment deadline, not an earlier interim date, ensuring the creditor's right is preserved when administrative regulations extend the due date.

Parole chiave

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social security contributions prescription period calculation payment deadline extension INPS claims legal profession registration quashing of judgment statutory deadlines contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 cod. civ.
deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., dell’art.
Art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995
Carmela Stio per l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
Art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. 10 giugno 2010
335 del 1995, dell’art. 18 del d.lgs.
art. 380 bis c.p
Stio con controricorso; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
art. 2935 cod. civ
deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., dell’art.
art. 118 disp. att. c.p
del10 giugno 2010; 3.il motivo è fondato per le ragioni evidenziate in plurime ordinanze di questa Corte, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa ed alle cui motivazioni si rinvia anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24668 del 2022
15-11-2022 -6- degli studi medesimi» (Cass. n. 24668 del 2022; Cass.
Cass. n. 23314 del 2022
24668 del 2022; Cass. n. 23314 del 2022; Cass.
Cass. n. 23309 del 2022
23314 del 2022; Cass. n. 23309 del 2022; Cass.
Cass. n. 22336 del 2022
Cass. n. 21472 del 2020
Cass. n. 28123 del 2021
Cass. n. 15631 del 2016
28123 del 2021), in conformità all’orientamento di questa Corte secondo cui la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris (Cass. n. 15631 del 2016;
Cass. n. 17066 del 2013
Cass. n. 17066 del 2013; Cass.
Cass. n. 21572 del 2010
Cass. n. 28565 del 2022
Cass. n. 28565 del 2022 e Cass.
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 27021/2022 — snciv
Cassation court allows INPS appeal, ruling prescription starts when payment deadlines expire, including deferred terms. Verdict: allowed.
Ordinanza — n. 31093/2022 — snciv
Cassation court allows INPS claim against lawyer, ruling contribution deadline extension applies regardless of tax regime.
Ordinanza Interlocutoria — n. 2861/2023 — snciv
Italian Court dismisses appeal on prescription of social security contributions, remitting case for further examination.
Ordinanza Interlocutoria — n. 17405/2022 — snciv
Cassation court remands case to Fourth Section regarding prescription interruption and legislative deferment of contribution deadlines.
Ordinanza — n. 34608/2022 — snciv
Cassation court allows INPS claim by ruling that a 2010 decree extended the contribution payment deadline to July 6, 2010. The lower court incorrectly applied a five-year prescription period starting from June 16, 2010, ignoring the statutory extension. The court reversed the decision because the payment deadline was legally deferred, making the claim timely despite the late notice. This establishes that administrative decrees extending payment terms reset the prescription clock for social security contributions. The ruling clarifies that the extended deadline applies to all professionals in the relevant sector, not just those meeting specific fiscal thresholds. Consequently, the case is remanded for a new trial with corrected application of the prescription rules.

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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 749-2022 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore generale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (SCCI), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; -ricorrente - contro STIO CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato Ric. 2022 n. 00749 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -2- GREZ, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELINA DI SPIRITO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 487/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui erano stati dichiarati prescritti i contributi dovuti dall’Avv. Carmela Stio per l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all’attività professionale svolta negli anni 2009 e 2010;

2. per quanto qui rileva avuto riguardo all’anno 2009, la Corte territoriale ha ritenuto che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S. fosse prescritta in quanto il dies a quo del termine quinquennale andava computato con decorrenza dalla data di scadenza prevista per il pagamento dei contributi previdenziali, con conseguente tardività della richiesta dell’Istituto previdenziale, avanzata in data 3 luglio 2015; 3.avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, cui resiste l’Avv. Stio con controricorso; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.

è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la parte controricorrente ha comunicato memoria; Ric. 2022 n. 00749 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- CONSIDERATO CHE 1. in via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per mancato rispetto dei requisiti previsti dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per non essere stata riportata correttamente e chiaramente l’evoluzione processuale della controversia, atteso che i fatti salienti sono stati sinteticamente e sufficientemente esposti, in modo da consentire a questa Corte di avere una cognizione chiara e completa degli stessi; 2.con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., dell’art. 2, commi 26- 31, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 e del d.P.C.M. 10 giugno 2010, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale dichiarato prescritto il credito contributivo rivendicato con richiesta del 3 luglio 2015 senza attribuire rilievo al differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6 luglio 2010 disposto dal d.P.C.M. del10 giugno 2010; 3.il motivo è fondato per le ragioni evidenziate in plurime ordinanze di questa Corte, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa ed alle cui motivazioni si rinvia anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. (da ultimo, v.

Cass. n. 28565 del 2022 e Cass. n. 22309 del 2022; in precedenza Cass. n. 10273 del 2021; Cass. n. 32467 del 2021); 4.la prescrizione decorre «dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione Ric. 2022 n. 00749 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -4- che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria» (Cass. n. 10273 del 2021; conf. Cass. n. 17970 del 2022); per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento,come dispone l'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»; i termini di versamento dei contributi sono definiti dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

«i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; circa i termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono ancorati anche i termini per il pagamento dei contributi, assume rilievo l'art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997; tale disposizione demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l'intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a Ric. 2022 n. 00749 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -5- integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 del 1997 (Cass. n. 17970 del 2022); nel caso di specie l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010, emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui interessa, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett.

a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b); quanto alla latitudine soggettiva del differimento, questa Corte, alla luce dell'univoco dettato letterale della previsione regolamentare, ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore; il differimento, dunque, non si applica soltanto a «coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione» (Cass. n. 10273 del 2021); pertanto, «ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze Ric. 2022 n. 00749 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -6- degli studi medesimi» (Cass. n. 24668 del 2022; Cass. n. 23314 del 2022; Cass. n. 23309 del 2022; Cass. n. 22336 del 2022); pertanto, la Corte territoriale non avrebbe dovuto dichiarare prescritta la pretesa contributiva sul presupposto che la richiesta dell’Istituto previdenziale era stata ricevuta dal professionista in data 3 luglio 2015, atteso che il termine di scadenza quinquennale risultava differito al 6 luglio successivo invirtù della previsione dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. cit., irrilevante all’uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l’avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così, fra altre, Cass. n. 21472 del 2020); quanto alla ulteriore eccezione sollevata dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso per cassazione per aver dedotto una questione nuova, occorre rammentare che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato alle allegazioni delle parti (Cass. n. 28123 del 2021), in conformità all’orientamento di questa Corte secondo cui la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris (Cass. n. 15631 del 2016;

Cass. n. 17066 del 2013; Cass. n. 21572 del 2010); pertanto, va condiviso il seguente principio recentemente affermato: «A seguito dell'impugnazione della sentenza d'appello per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", rimane "sub iudice" e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale di decorrenza, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione Ric. 2022 n. 00749 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -7- dedotta con il ricorso; inoltre, la mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno su tale "dies a quo", in quanto il giudicato, destinato a formarsisu un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del "dies a quo”» (Cass. n. 28565 del 2022);

4. pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al giudice indicato in dispositivo che si uniformeràa quanto statuito e che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte acco