Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of case facts and content of the challenged decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a complete absence of case facts and the content of the challenged appellate decision. The appellant argued that the lower court applied an incorrect liquidation criterion under Law 89/01, but failed to reference the specific facts or reasoning of the contested decree. The court ruled that such a fundamental defect precludes any examination of the merits, as the appeal cannot be understood without the motivation of the decision it attacks.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: A cassation appeal lacking any reference to the case facts and the content of the challenged decision is inadmissible, as the court cannot examine the arguments without understanding the motivation of the contested ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12324/2022R.G. proposto da: BERTELLI RICCARDO, elettivamente domiciliato in MONTESPERTOLI (FI) via delle Fontanelle,n. 5, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MONTAGNI (MNTMNL67S57D612M) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente – avverso la della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE n. 429/2021 depositata il 26/11/2021; Ric. 2022n. 1 2 32 4 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -2- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:
1. Riccardo Bertelli ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto collegiale della Corte d’Appello di Firenze che, in accoglimento dell’opposizione avverso il decreto monocratico di rigetto di domanda di equa riparazione, ha condanna to il Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo per euro 516,46, in luogo della maggior somma richiesta dalla parte privata.
2. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo, il Bertelli denuncia violazione degli artt. 2 bise 2, comma 2 sexies, l. n. 89/01, per aver adottato la Corte d’Appello un criterio di liquidazione non previsto dalla legge.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso è inammissibile in quanto difetta di qualsivoglia riferimento ai fatti di causa e non espone le ragioni ed il contenuto del provvedimento impugnato. Orbene, come ha affermato questa Corte, “Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza Ric. 2022n. 1 2 32 4 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -3- non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione” (Cfr.
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6611 del 01/03/2022,Rv. 664046). Ad ogni buon conto, dall’esame del decreto collegiale risulta che la domanda di equa riparazione (volta ad ottenere un indennizzo di euro 22.400,00) è stata accolta nei limiti di 516,46 euro oltre interessi legali dalla notifica del ricorso e del decreto della fase di opposizione, tale essendo la somma richiesta nel giudizio presupposto. Tale statuizione, pienamente compatibile con i criteri di liquidazione di cui alla legge 89/01 (cfr. art. 2 bis, comma 3), non risulta attinta da alcuna specifica censura, sicché il motivo di ricorso risulta, anche sotto tale ulteriore profilo, inammissibile.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. 4 Il ricorrente ha depositato memoria dalla quale non emergono elementi o argomentazioni tali da consentire una modifica delle conclusioni espresse con la proposta di inammissibilità.
5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Ric. 2022n. 1 2 32 4 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -4- La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 600,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Cos