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Ordinanza — n. 1791/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal against regional tax commission for vague legal fee liquidation violating tariff standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1791/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had ordered the taxpayer to pay legal fees without specifying individual cost components. The taxpayer argued that the generic lump-sum amounts violated professional tariff standards and failed to allow for control over the calculation. The court ruled that while minimum tariffs are no longer mandatory, judges must specify liquidation criteria when amounts deviate significantly from standard parameters to ensure professional decorum.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; D.M. n. 55/2014; Art. 15 d.lgs. n. 546/1992: Legal fee liquidations must specify individual cost components when amounts deviate from standard parameters to ensure the client can verify compliance with tariff tables and professional decorum.

Parole chiave

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legal fee liquidation tax court procedure tariff standards professional decorum cost specification Cassation review taxpayer appeal restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
D.M. n. 55 del 2014
4 del D.M. n. 55 del 2014 e dell'art.
Art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992
55 del 2014 e dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 per aver operato una liquidazione delle spese non distinta per fasi e per un ammontare inferiore rispetto ai parametri minimi.
Art. 2233, comma 2 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5250 del 2019
Cass. n. 5318 del 2007
Cass. n. 5318 del 2007, Cass.
Cass. n. 11276 del 2002
5318 del 2007, Cass. n. 11276 del 2002, secondo cui la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte Ric.
Cass. 17 gennaio 2018 n. 1018
Cass. n. 9542 del 2020
2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. n. 9542 del 2020;
Cass. sez. 6-5, 3 novembre 2022, n. 32363
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25887-2021 proposto da: BINI FAUSTO BNIFST46T28H501I, domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA; - ricorrente- contro AMA AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 4240/1/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 22/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso delle cartelle esattoriale per difetto di prova della notifica delle stesse; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e compensava le spese, e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, su appello del contribuente sulla mancata liquidazione delle spese, lo accoglieva rilevando l'assenza delle gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto giustificare la compensazione delle spese: le spese del giudizio venivano liquidate in euro 500 per il primo grado di giudizio e 800 per il secondo grado.

La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre l'AMA non si costituiva. Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 e dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 per aver operato una liquidazione delle spese non distinta per fasi e per un ammontare inferiore rispetto ai parametri minimi. Il motivo di impugnazione è fondato in quanto è erronea nonché lesiva dei minimi tariffari del decoro e della dignità professionale una liquidazione - come quella effettuata nel caso di specie dalla sentenza impugnata in cui la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate (Cass. n. 5250 del 2019;

Cass. n. 5318 del 2007, Cass. n. 11276 del 2002, secondo cui la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte Ric. 2021 n. 25887 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe. E' stato analogamente affermato che: in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014 (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il D.M. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente:

Cass. 17 gennaio 2018 n. 1018), non sussisl:endo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. n. 9542 del 2020;

Cass. sez. 6- 5, 3 novembre 2022, n. 32363). La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi suddetti laddove, nell'accogliere l'appello della parte contribuente, ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio che venivano liquidate, in maniera generica, in euro 500 per il primo grado di giudizio e 800 per il secondo grado, senza specificazione né dei criteri di liquidazione delle spese, pur in presenza di scostamento apprezzabile dai parametri medi, né delle singole voc:i. Ric. 2021 n. 25887 sez. MT - ud. 14-12-2022 -3- Pertanto, ritenuta la fondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella ca