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Ordinanza — n. 1784/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax role, ruling it inadmissible to challenge prescription via role when debt was previously notified.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1784/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission's decision regarding the prescription of tax debts. The authority argued that the ten-year prescription period had expired for unpaid invoices, but the lower court allowed the tax role to be challenged to prove this extinction. The court ruled that challenging a tax role is only permissible for unnotified or invalidly notified debts, not to assert subsequent extinction facts like prescription when the original debt was already properly notified.

Regesto Legislator

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Art. 2946 cod. civ.; Art. 360, comma 3, c.p.c.: The appeal against a tax role is admissible solely in cases of omitted or invalid notification of the payment order, serving to recover protection against the invalidly notified debt, and not to assert subsequent extinguishing facts such as prescription when no enforcement action was taken.

Parole chiave

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tax role admissibility prescription of tax debts notification validity extinguishing facts Cassation procedure tax collection enforcement procedural inadmissibility opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2946 cod. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ. in relazione all'art.
Art. 360, comma 3, c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto decorso il termine di prescrizione di dieci anni per quattro cartelle nonostante la stessa sia stata interrotta dall'intimazione di pagamento n.
D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis
in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto decorso il termine di prescrizione di dieci anni per quattro cartelle nonostante la stessa sia stata interrotta dall'intimazione di pagamento n.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12
In effetti, secondo il citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R.
Artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost.
Art. 6 della CEDU
3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art.
Art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione
6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;
art. 2946 cod. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ.
art. 112 cod. proc. civ
10020159007401066 notificata alla contribuente il 10 settembre 2015, e quindi prima del decorso di dieci anni dalla notifica delle cartelle; con il secondo motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7353 del 2022
Cass. S.U. n. 26283 del 2022
è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. S.U. n. 26283 del 2022).
Cass., sez. un., n. 7514 del 2022
Cass. n. 34256 del 2022
7514 del 2022; Cass. n. 34256 del 2022); le spese dell'intero giudizio vanno compensate.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 12159-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CARFAGNO ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CESI 21, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO FERRAGINA, rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE AMODIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7708/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente avverso l'estratto di ruolo notificato il 2 marzo 2016 a seguito del mancato pagamento di varie cartelle, ritenendo maturato il termine di prescrizione con riferimento ai crediti di cui alle cartelle di pagamento notificate oltre i dieci anni dalla suddetta data; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che è ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo al fine di Far valere la prescrizione delle prodromiche cartelle di pagamento, seppur regolarmente notificate e non impugnate, cosicché, nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate tramite l'estratto successivamente acquisito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, i giudici di merito devono comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione, verificando se, dopo la regolare notifica della cartella esattoriale sia nuovamente decorso il termine prescriizionale e nel caso di specie tale verifica è stata correttamente compiuta dal giudice di primo grado.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso; con Ric. 2020 n. 12159 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- ordinanza interlocutoria n. 24877 del 2022 si disponeva il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia di questa Corte a sezioni unite investita dall'ordinanza di rimessione n. 4526 del 2022, sezioni unite che decidevano con sentenza n. 26283 del 2022. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto decorso il termine di prescrizione di dieci anni per quattro cartelle nonostante la stessa sia stata interrotta dall'intimazione di pagamento n. 10020159007401066 notificata alla contribuente il 10 settembre 2015, e quindi prima del decorso di dieci anni dalla notifica delle cartelle; con il secondo motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., laddove non si è pronunciata sullo specifico motivo di gravarne formulato dall'amministrazione finanziaria in relazione all'interruzione della prescrizione operata dall'intimazione di pagamento notificata alla contribuente il 10 settembre 2015.

Il primo motivo di impugnazione è fondato. In effetti, secondo il citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973: l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Ric. 2020 n. 12159 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -3- oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. A tale proposito, secondo questa Corte: l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (Cass. n. 7353 del 2022); in tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n, 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si appliica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;

è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. S.U. n. 26283 del 2022). Ric. 2020 n. 12159 sez. MT - ud. 22-11-2022 -4- Nella specie la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto che fosse impugnabile l'estratto di ruolo per far valere un fatto estintivo successivo, quale è la prescrizione del credito. Il secondo motivo di imipugnazione è assorbito dall'accoglimento del primo.

Pertanto, ritenuto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ. perché la causa non poteva essere proposta (Cass.,, sez. un., n. 7514 del 2022; Cass. n. 34256 del 2022); le spese dell'intero giudizio vanno compensate. Non sussistono, dato l'esito della lite, i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai senti del D.P.R. n. :1.15 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass., sez. un., nr. 7514 del 2022;

Cass. n. 34256 del 2022).

P.Q.M.

la Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere prop