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Ordinanza — n. 1766/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1766/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1766/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9042-2022 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO; -ricorrente - contro BENDA GOLLINS DAVID RICHARD; -intimato - avverso la sentenza n. 213/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/09/2021;

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p, art. 360 c.p; Ordinanza — n. 1766/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 213/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/09/2021;

Parole chiave

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credito di contributi deduzione dei contributi di mantenimento procedura straordinaria di fissazione dei contributi computo dei contributi ripetibili dell'avvocato incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
David Richard Benda Gollins è rimasto intimato; la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE Ric.
art. 360 c.p
Conl’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c.,primo comma, n.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9042-2022 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO; -ricorrente - contro BENDA GOLLINS DAVID RICHARD; -intimato - avverso la sentenza n. 213/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/09/2021;

Ric. 2022 n. 09042 sez. ML -ud. 20-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA PICCONE. RILEVATO che La Corte d'appello diPerugia, con la sentenza in epigrafe,confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato non dovute le somme richieste a titolo di contributi, per l’anno 2009, daDavid Richard Benda Gollins, inerenti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno2009, quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente); in particolare, la Corte d'appello- per quel che rileva - ha giudicato tardiva, e quindi inidonea adinterrompere il termine prescrizionalequinquennale, la richiesta di pagamento dell'Istituto(ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2009scadesse il 16.6.2010 e che il ricorrente non beneficiasse del differimento legislativamente previsto); avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato aun motivo;

David Richard Benda Gollins è rimasto intimato; la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE Ric. 2022 n. 09042 sez. ML -ud. 20-12-2022 -3- 1.Va preliminarmente rilevato come sia stata ritualmente effettuata la seconda notifica del ricorso e regolarmente allegata la cartolina attestante l’avvenuto deposito. 1.1. Conl’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c.,primo comma, n. 3, l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma26, del d.P.C.M. 10.6.2010,degli artt. 2935cod.civ. e 421 cod.proc.civ., dell’art. 18 deld.l. n. 98del 2011 (convertito nella legge n. 111 del 2011) per avere la Corte di appelloerroneamente dichiarato la prescr izione dei contributi nonostantelo slittamento del termine di pagamento al 6.7.2010 ad opera deld.P.C.M. del 2010, atteso che si assume che l’avviso di pagamento sia stato notificato al contribuente in data30.6.2015; 2.il ricorso è fondato;

3. questa Corte ha già esaminato la questione del differimento dei termini ad opera deld.P.C.M. del 2010, giungendo ad individuare ildies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione,considerato il combinato disposto degli artt. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997 e 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010(cfr. Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp.att. cod.proc.civ; da ultimo, fra le tante, Cass. n. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore), con la precisazione cheil differimento del termine di pagamento concernevatutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss.,L. n. 244del 2007 (Cass. n. 10273 citata);

Ric. 2022 n. 09042 sez. ML -ud. 20-12-2022 -4- 4. è stato, inoltre,precisato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass.nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); 5.la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine risultava, invece,differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a),d.P.C.M. cit.;

6. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello diPerugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello diPerugia, in diversa composizione, anche in