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Ordinanza Interlocutoria — n. 1764/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 1764/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1764/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 19321 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto Da Flavia Staccioli -ricorrente non costituito- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4958/06/2021, depositata in data 4 novembre 2021, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p, art. 369 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 1764/2023 — snciv · Corte di Cassazione: RILEVATO CHE La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. Flavia Staccioli, in data 4.5.2022 notificava, a mezzo PEC, all'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4958/06/2021, depositata in data 4 novembre 2021, pronunciata nel giudizio di impugnazione di intimazione di pagamento n. 09720179006466972000 per l'anno di imposta 2012 sulla base di prodromica cartella di pagamento n. 09720150203157265.

Parole chiave

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deposito tardivo tempestività tributaria inoltro della dichiarazione fiscale tardivo pagamento delle spese tassa di bollo non pagata notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
RILEVATO CHE La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett.
art. 369 c.p
Il ricorso non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 19321 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto Da Flavia Staccioli -ricorrente non costituito- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4958/06/2021, depositata in data 4 novembre 2021, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO CHE La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. Flavia Staccioli, in data 4.5.2022 notificava, a mezzo PEC, all'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4958/06/2021, depositata in data 4 novembre 2021, pronunciata nel giudizio di impugnazione di intimazione di pagamento n. 09720179006466972000 per l'anno di imposta 2012 sulla base di prodromica cartella di pagamento n. 09720150203157265.

Il ricorso non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 6.8.2022, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. CONSIDERATO CHE - con le ordinanze n. 33270 e n. 33271 del 2022 è stata rimessa al Primo Presidente, per l'eventuale rimessione alla SU, la questione della debenza o meno del contributo unificato e quindi del conseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l'iscrizione sia stata fatta dal controricorrente; - che è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo nell'attesa della decisione delle SU sulle ordinanze interlocutorie n. 33270 e n. 33271 del 2022.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione tributaria. Roma, così