Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 1762/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 1762/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1762/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 992-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - C.F. 80224030587, che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro VENTURI OTELLO - C.F. VNTTLL65C18B026F, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Emilia Rosa Faraglia in Roma, Via Rodi 32, rappresentato e difeso dall'Avvocato Danilo Del Prete, come da procura speciale; - controricorrente - avverso la sentenza n. 554/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 24/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 1762/2023 — snciv · Corte di Cassazione: LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo ad IVA per l'annualità 2010; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che l'apposizione della clausola franco destino autorizza la presunzione che il corrispettivo della merce incorpora gli oneri del trasporto, che pertanto concorrono a formare la base imponibile della fattura. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava istanza di definizione agevolata del giudizio ex art. 5 della legge n. 130 del 2022.

Parole chiave

Generato dall'IA
fini dell'IVA indagine per frode iva direttiva sull'IVA tassa di transito crescita in giudicato della tassazione ripresa dell'imposta sul valore aggiunto
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 992-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - C.F. 80224030587, che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro VENTURI OTELLO - C.F. VNTTLL65C18B026F, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Emilia Rosa Faraglia in Roma, Via Rodi 32, rappresentato e difeso dall'Avvocato Danilo Del Prete, come da procura speciale; - controricorrente - avverso la sentenza n. 554/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 24/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo ad IVA per l'annualità 2010; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che l'apposizione della clausola franco destino autorizza la presunzione che il corrispettivo della merce incorpora gli oneri del trasporto, che pertanto concorrono a formare la base imponibile della fattura. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava istanza di definizione agevolata del giudizio ex art. 5 della legge n. 130 del 2022.

RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamentava la violazione del combinato disposto degli artt. 2697, 2727, 2729, cod. civ.; 9 e 69 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la sentenza dalla Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che la semplice inclusione della clausola "franco destino" nelle fatture di trasporto emesse e registrate in regime di esenzione IVA fosse sufficiente a far presumere Ric. 2022 n. 00992 sez.

MT - ud. 15-12-2022 -2- l'inclusione delle spese di trasporto nella base imponibile, sempre ai fini IVA, delle merci importate da San Marino, con conseguente assoggettamento della prestazione complessa, di vendita e trasporto, a un'unica imposta sul valore aggiunto, gravante sulle parti del contratto di compravendita. Considerato che la parte contribuente, con istanza del 7 dicembre 2022, ha chiesto la definizione agevolata del giudizio ex art. 5 della legge n. 130 del 2022; ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022, sia con riferimento alla pendenza della lite sia con riferimento al valore della causa

P.Q.M.

sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e rinvia a nuovo ruolo dinanzi alla sezione tributaria. Così dec