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Ordinanza Interlocutoria — n. 1761/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal until January 16, 2023, pending regional tax commission review.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1761/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal until January 16, 2023, and remanded the case to the new docket of the Fifth Civil Section. The Revenue Agency challenged a regional tax commission decision annulling liquidation notices for duplicate lottery winnings due to alleged lack of motivation. The court granted the taxpayer's request for suspension under the specific 2022 legislative provision, halting proceedings until the regional authority could complete its review.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 10, 1.130/2022; Art. 360, c. 1, n. 1, lett. a) c.p.c.: The court suspends the cassation proceeding when the lower court decision is annulled by a regional tax commission pending the commission's new ruling.

Parole chiave

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tax appeal suspension regional tax commission duplicate lottery winnings lack of motivation cassation remand contenzioso tributario lodo liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 10, 1.130/2022
in applicazione dell'art. 5, comma 10, 1.130/2022 il giudizio deve essere sospeso sino al 16 gennaio 2023; PQM la Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa al nuovo ruolo della quinta sezione civile.
Art. 360, c. 1, n. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 54, d.P.R. n. 131 del 1986
l'Agenzia delle Entrate, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 54, del d.P.R.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6917-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - C.F. 80224030587, che la rappresenta e difende ex lege - ricorrente - contro CHIERIGATO LUCIANA C.F. CHRLCN44R53A539P, elettivamente domiciliata in Roma, via Andrea Vesalio n. 22 presso lo studio dell'avvocato Roberto Spurio che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo; - controricorrente - avverso la sentenza n. 850/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 31/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI; Ric. 2021 n. 06917 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- I Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 54, del d.P.R. n. 131 del 1986" ricorre per la cassazione delle sentenza in epigrafe con cui la CTR dell'Emilia Romagna ha annullato per difetto di motivazione -segnatamente per mancata esternazione delle "informazioni necessarie a spiegare l'iter logico giuridico seguito per giungere alla richiesta prospettata"- due avvisi di liquidazione notificati da essa Agenzia a Chierigato Luciana -odierna intimata- in relazione a due identici lodi arbitrali;

2. la contribuente ha presentato istanza di sospensione del giudizio ex art.5, comma 10,1.130/2022;

4. in applicazione dell'art. 5, comma 10, 1.130/2022 il giudizio deve essere sospeso sino al 16 gennaio 2023; PQM la Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa al nuovo ruolo della quinta sezione civile. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 2