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Ordinanza Interlocutoria — n. 1759/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 1759/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1759/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA i h\TC--o CAA-0 sul ricorso 15817-2022 proposto da: AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE ARCA SUD SALENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANPIERO BALENA; - ricorrente - contro DOGRE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ATTILIO SEBASTIO, STEFANO FUMAROLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 728/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 1759/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ric. 2022 n. 15817 sez. MT - ud. 23-11-2022 -3- A L Il Collegio reputa opportuna la trattazione dinanzi alla sezione tributaria, in ragione di quanto previsto dall'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851) mancando l'evidenza decisoria, e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Parole chiave

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revoca di prestazioni sociali rinuncia all'espropriazione occupazione revisione delle prestazioni d'invalidità uso speciale restituzione dell'assistenza sociale
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA i h\TC--o CAA-0 sul ricorso 15817-2022 proposto da: AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE ARCA SUD SALENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANPIERO BALENA; - ricorrente - contro DOGRE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ATTILIO SEBASTIO, STEFANO FUMAROLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 728/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente ricorreva avverso un avviso di accertamento relativo alla TOSAP per il 2008; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente osservando per un verso che la Dogre s.r.l. non aveva compiutamente provato che sull'area occupata, comunque da ritenersi ad uso esclusivamente privato dell'ente, era stata costituita una servitù di pubblico passaggio e per un altro verso che era applicabile l'esenzione prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 507 del 1993 e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello della Dogre s.r.l. rilevando che lo IACP ha realizzato l'intervento edilizio di manutenzione straordinaria dell'edificio in questione nell'ambito della sua attività istituzionale; la Corte di Cassazione, con sentenza n. 728 del 2022, accoglieva il ricorso della Dogre s.r.l. affermando che in caso di occupazione da parte della Agenzia per la casa (ex IACP) di suolo pubblico, al fine di mettere in sicurezza e manutenere un edificio di sua proprietà, le cui unità sono date in locazione a canone agevolato, trattandosi di attività posta in essere in adempimento di obblighi contrattuali ed extracontrattuali, difetta il requisito oggettivo richiesto dall'ad 49 lett.

a) del D.Igs. 507/1993 per fruire della esenzione dalla TOSAP, poiché la finalità immediata della occupazione del suolo non è quella Ric. 2022 n. 15817 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- assistenziale, restando irrilevanti a tal fine le finalità statutarie dell'ente, che attengono invece alla definizione del requisito soggettivo e conseguentemente accogliendo il ricorso della Dogre s.r.I., cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigettava l'originario ricorso della parte contribuente. La parte contribuente proponeva ricorso per revocazione affidato ad un motivo di impugnazione mentre la Dogre s.r.l. si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di revocazione, in relazione all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente - dopo aver riferito che in vista dei lavori di ristrutturazione di un proprio fabbricato in Lecce faceva occupare e recintare dall'impresa esecutrice dei lavori un tratto di marciapiede circostante tale fabbricato e che per questa ragione la DOGRE S.R.L., concessionaria per il Comune di Lecce del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), notificava allo I.A.C.P. un avviso di accertamento relativo all'anno 2008, liquidando la tassa in euro 125.184,90 oltre accessori - lamentava che la sentenza impugnata è fondata sulla supposizione di un fatto (la natura pubblica dell'area cui si riferisce la pretesa TOSAP) la cui verità è incontrastabilmente esclusa (non essendo controverso che tale area appartenga all'odierna ricorrente) e nel contempo ha ritenuto erroneamente di poter decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non avvedendosi che la questione (decisiva) concernente la sussistenza di una servitù di pubblico passaggio sull'area medesima, decisa in primo grado in senso favorevole all'ARCA SUD SALENTO, era rimasta assorbita in appello e pertanto avrebbe dovuto essere riesaminata nel giudizio di rinvio.

Ric. 2022 n. 15817 sez. MT - ud. 23-11-2022 -3- A L Il Collegio reputa opportuna la trattazione dinanzi alla sezione tributaria, in ragione di quanto previsto dall'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851) mancando l'evidenza decisoria, e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla sezione tributaria e rinvi